C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo società ASD CALCIO MOTTESE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 10.02.2018 tra GS. Calvignasco / ASD Calcio Mottese C.U. n. 28 della Delegazione di Milano datato 15.02.2018

  • società  ASD CALCIO MOTTESE  Camp. Juniores Prov.  Gir. C
  1. del 10.02.2018 tra GS. Calvignasco / ASD Calcio Mottese

C.U. n. 28 della Delegazione di Milano datato 15.02.2018

La società ASD CALCIO MOTTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l'allenatore, VOLONTE' Massimiliano, sino al 15.3.2018, le ha comminato la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00, lamentando che le suddette sanzioni sono ingiuste in quanto i calciatori ed i tesserati e persino i propri esigui spettatori sono stati provocati ripetutamente dai tifosi, dirigenti e calciatori della squadra avversaria.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, sentita la reclamante e sentito l'arbitro, osserva.

Dagli atti di gara confermati dall'arbitro è emerso chiaramente che gli spettatori della squadra avversaria hanno provocato ripetutamente e reiteratamente con insulti quelli della società reclamante che peraltro erano numericamente inferiori.

A fronte di ciò si ritiene equo ridurre l'ammenda comminata dal GS alla ASD CALCIO MOTTESE. Non può invece essere accolta la richiesta di annullamento della sanzione della perdita della gara in quanto la stessa è stata sospesa per rissa alla quale hanno preso parte i tesserati di entrambi le squadre.

Il reclamo proposto nei confronti della squalifica comminata all'allenatore VOLONTE' Massimiliano è inammissibile in quanto non superiore ad un mese, come previsto dall'art. 45, comma III, lett. b) CGS.

Tanto premesso e ritenuto, dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto avverso la squalifica dell'allenatore VOLONTE' Massimiliano ed in parziale accoglimento del reclamo proposto

 

RIDUCE

l'ammenda comminata alla ASD CALCIO MOTTESE ad Euro 80,00, confermando per il resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

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