C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/03/2018 – Delibera – Reclamo società ASD CITTA’ DI SESTO Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 25.02.2018 tra Città di Sesto / Pro Novate C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 01.03.2018

Reclamo società ASD CITTA' DI SESTO  Camp. 2° Categoria Gir. Q

Gara del 25.02.2018 tra Città di Sesto / Pro Novate

C.U. n. 30 della Delegazione di Milano datato 01.03.2018

 

La Società ASD CITTA' DI SESTO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Diego DI MAGGIO per quattro giornate sostenendo che la frase offensiva  all' arbitro era stata rivolta dagli spalti, il pugno sferrato dal giocatore era indirizzato non all' arbitro bensì alla porta dello spogliatoio e che la frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     offensiva “subita” dall'arbitro era del Direttore Sportivo.

 

La Corte Sportiva di Appello territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto i fatti indicati nel rapporto arbitrale costituiscono fonte privilegiata di prova avverso la quale non hanno valore  le affermazioni  della società reclamante, per cui la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore Diego DI MAGGIO.

Tanto premesso e ritenuto, la decisione va confermata e per questi motivi

                                                    RESPINGE

il reclamo della Società ASD Città di Sesto, conferma la squalifica comminata dal Giudice Sportivo e dispone l' addebito della relativa tassa.

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