F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 265/CSA pubblicata il 27 Aprile 2022 – Gladiator 1924 SSD ARL

Decisione n. 265/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 251/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Sebastiano Zafarana – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 251/CSA/2021-2022, proposto dalla società Gladiator 1924 SSD ARL; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, l’Avv. Andrea Galli, udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la società; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Gladiator 1924 SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Salvatore Pelliccia, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Gladiator/Lanusei, del 26.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.  

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione da tre a due giornate.

Secondo la società Gladiator il Giudice Sportivo avrebbe errato nella qualificazione dei fatti in termini di condotta violenta, osservando come nell’occasione il Direttore di Gara avesse fischiato un fallo in favore della società reclamante in seguito al quale il calciatore Pelliccia aveva colpito in maniera non volontaria l’avversario al solo scopo di recuperare con immediatezza la palla per poter riprendere quanto prima il gioco: ciò in considerazione della volontà della squadra di casa di vincere la gara, sino a quel momento sul risultato di parità. Inoltre, dopo il contatto tra i due calciatori, il gioco non aveva subito alcuna interruzione, né si era reso necessario alcun intervento da parte dei sanitari, tanto che l’avversario colpito non aveva riportato alcuna conseguenza, né la benché minima sensazione dolorifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 aprile 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia si rende preliminarmente opportuno valutare la correttezza della qualificazione del fatto offerta dal Giudice Sportivo, presumibilmente quale condotta violenta ex art.38 CGS (considerata l’entità della sanzione), piuttosto che gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS.. A tal fine si ritiene utile condurre una attenta disamina della refertazione arbitrale, da cui emerge che il calciatore Pelliccia “A gioco fermo, appena decretato un calcio di punizione, colpiva un avversario per allontanarlo dal pallone con una gomitata di media intensità sulla mandibola. L'avversario colpito non necessitava di intervento medico”.

Gli elementi da considerare sono, quindi, il gioco fermo, il precedente calcio di punizione, la gomitata di media intensità inferta sulla mandibola, lo scopo di allontanare l’avversario, la non necessità di intervento medico, e la presumibile conseguente regolare prosecuzione della gara da parte del calciatore attinto.

Tali elementi, emergenti direttamente dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica di colui che subisce il colpo, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche limitata: elementi che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art.38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante, infatti, può, piuttosto essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità e repentinità dell’azione perpetrata dal calciatore Pelliccia, il fatto che il gesto sia stato posto in essere con media intensità e al solo scopo di allontanare il contendente, senza procurare a costui alcuna conseguenza sul piano fisico (tanto da consentirgli la regolare prosecuzione della gara), una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, avendo il gesto scomposto attinto la mandibola dell’avversario.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Gladiator 1924 SSD ARL deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta alla squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                              IL VICE PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                        Fabio Di Cagno

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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