F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 268/CSA pubblicata il 27 Aprile 2022 – Potenza Calcio S.r.l.

Decisione n. 268/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 261/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Mauro Sferrazza - Componente (relatore)

Bruno Di Pietro – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 261/CSA/2021-2022, proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 274/DIV del 04.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito l’Arbitro;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, l’Avv. Mauro  Sferrazza e udito il dott. Federico Sibillano per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Potenza Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori inflitti al Sig. Michele Falasca dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 274/Div del 04.04.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Potenza/Catania del 3.04.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Michele Falasca la sanzione dell’ammenda di euro 500, nonché quella della inibizione fino al 31 agosto 2022, per avere, al termine della gara, pur non inserito in distinta, fatto ingresso negli spogliatoi ed inveito nei confronti del direttore di gara, tentando, senza riuscirvi, di attingere lo stesso con uno sputo.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA FALASCA MICHELE (POTENZA), per avere, al termine della gara, introducendosi nell'area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, mentre si trovava davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava verso di lui, senza colpirlo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale).”. 

La società reclamante ha chiesto:

«In via preliminare, ed ove ritenuto necessario, sospendere la sanzione dell’inibizione ed ammenda irrogata al sig. Michele Falasca al fine di meglio chiarire le modalità con cui si è proceduto all’identificazione da parte del Direttore di Gara del sig. Falasca nonché il contesto spaziale e temporale di riferimento in cui dette operazioni sono avvenute.

Nel caso si ritenesse di non sospendere l’efficacia della sanzione irrogata a carico del sig.

Falasca Michele e/o accertata la corretta identificazione dello stesso, voglia

In via principale: accogliere il reclamo con annullamento della sanzione irrogata; In via subordinata: nell’ipotesi in cui non si volessero ritenere valide e/o sufficienti le ragioni esposte a sostegno della tesi principale, chiarire se possano essere certamente imputabili al sig. Falasca entrambe le condotte ascritte e, per l’effetto, rideterminare la sanzione in termini più equi e di giustizia anche tenendo conto delle deduzioni esposte in punto di quantum».

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 4 marzo 2022, è comparsa per la parte reclamante il dott. Federico Sibillano, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Premette, la ricorrente società, che «il sig. Michele Falasca, tesserato come dirigente accompagnatore ed inserito nell’organigramma societario con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come di consueto ha assistito alla gara tra Potenza e Catania dal Settore Tribunale Centrale. Al termine della partita, percependo il forte nervosismo e le potenziali problematiche di ordine pubblico che sarebbero potute insorgere, in quanto possessore di badge di Zona/Area 1 e pertanto a pieno titolo, decideva di dirigersi verso la zona spogliatoi al solo fine di richiamare ad un comportamento corretto i tesserati del Potenza Calcio e contribuire, in tal modo, a stemperare gli animi tra le due compagini […] La presenza nella zona antistante gli spogliatoi del sig. Falasca aveva il solo intento di pacificare e pertanto si esclude con totale sicurezza e fermezza la possibilità che egli abbia potuto insultare e, per di più, tentato di colpire con uno sputo il Direttore di Gara». Ciò premesso, pur consapevole di quanto previsto dall’art. 61 CGS e, dunque, della efficacia probatoria privilegiata dei rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo, la società Potenza Calcio ritiene che all’interno degli atti ufficiali di gara «vi siano alcuni elementi fattuali e giuridici che fanno sorgere più di qualche dubbio sulla corretta imputazione della condotta in capo al sig. Falasca Michele».

Osserva, poi, la società reclamante, come non vi sia alcuna informazione «circa la modalità e gli incaricati attraverso cui sia stata effettuata l’identificazione», affermando, quindi: «Non vi è traccia di tali informazioni né all’interno del referto dell’arbitro, né all’interno dei rapporti redatti dai suoi assistenti e del Quarto Uomo – che secondo la ricostruzione fatta dal D.G. erano lì presenti -, né tantomeno all’interno dei rapporti di gara redatti dai Collaboratori della Procura Federale F.I.G.C. e del rapporto del Delegato Lega Pro».

Ricordati precedenti giurisprudenziali in materia di identificazione dell’autore del fatto contestato, la società potentina chiede, dunque, «che l’adito Collegio voglia far chiarezza sull’effettiva imputabilità in capo al sig. Falasca di entrambe le condotte ascritte e, sulla base delle risultanze, annullare la sanzione irrogata ovvero rideterminare la stessa nella misura ritenuta più equa».

«Ad ogni modo», prosegue la società reclamante, «laddove fosse confermata l’imputabilità della suddetta condotta in capo al sig. Falasca, si chiede comunque all’adita Corte di rideterminare la sanzione in una più favorevole al tesserato potentino», ritenendo che, «nel caso che ci occupa è evidente che nella presunta condotta del sig. Falasca non vi sia stato nessun intento di produrre lesioni personali o di porre in pericolo l’integrità fisica dell’arbitro. Si potrebbe essere trattato, tutt’al più, di un atto gravemente irriguardoso frutto del grande nervosismo provocato dal concitato finale di partita.

Inoltre, non può essere sottaciuto che il sig. Falasca non è mai stato soggetto a sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva in quanto persona sempre pacata e rispettosa delle istituzioni e degli avversari».

Gli assunti difensivi della reclamante appaiono privi di pregio.

I fatti, come contestati, risultano pacifici e chiaramente descritti negli atti ufficiali di gara. La questione giuridica da risolvere, ai fini della decisione del reclamo, è quella della identificazione dell’autore degli stessi e, dunque, se il comportamento descritto dal direttore di gara nel referto di gara sia o meno effettivamente imputabile al Sig. Michele Falasca.

In tale prospettiva, questa Corte, in accoglimento della relativa istanza di approfondimento istruttorio avanzata dalla reclamante società, ha ritenuto opportuno sentire l’Arbitro.

Il direttore di gara ha confermato la correttezza della identificazione del Sig. Michele Falasca, precisando di aver avuto occasione di identificare lo stesso in precedenti gare nelle quali il medesimo era inserito in distinta. Ad ulteriore riscontro, il direttore di gara ha, altresì, precisato che, nell’occasione oggetto dei comportamenti censurati ed oggetto del presente procedimento sportivo, l’incolpato portava un cartellino - riferibile allo staff della società Potenza Calcio – recante, in modo ben visibile, il suo nominativo.

Alla luce della precisazione, da parte del direttore di gara, delle modalità di identificazione del Sig. Falasca, il reclamo merita rigetto nel merito.

Non possono trovare, altresì, accoglimento le doglianze di parte reclamante in ordine alla determinazione della sanzione, poiché trattasi di comportamenti gravi e, peraltro, commessi da chi assume la carica di rappresentante della società, quale presidente e dirigente accompagnatore. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE 

Mauro Sferrazza                                                           Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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