C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – Reclamo società U.S.D. ZIVIDO Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 07.03.2018 tra Borgolombardo / U.S.D. Zivido C.U. n. 31 della Delegazione di Milano datato 08.03.2018

Reclamo società U.S.D. ZIVIDO  Camp. 2° Categoria  Gir. R

Gara del 07.03.2018 tra Borgolombardo / U.S.D. Zivido

C.U. n. 31 della Delegazione di Milano datato 08.03.2018

 

La società U.S.D. ZIVIDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di Euro 300,00 per l'introduzione ed utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori, lamentando che il fumo non avrebbe invaso il rettangolo di gioco e chiedendo quindi l'annullamento della citata sanzione.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente che la tifoseria della reclamante utilizzava fumogeni. Tuttavia, viene altresì precisato dallo stesso Direttore di Gara che il fumo non influiva sulla visibilità in campo né, conseguentemente, sullo svolgimento della gara che proseguiva regolarmente.

Alla luce di ciò, pur ritenendo censurabile la condotta dei tifosi della U.S.D. ZIVIDO, si ritiene equo mitigare l'ammenda comminata dal GS alla società reclamante.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,

RIDUCE

l'ammenda comminata alla U.S.D. ZIVIDO ad Euro 100,00 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

 

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