C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 29/03/2018 – Delibera – Reclamo società BRERA FC Camp. Juniores Reg. A Gir. D Gara del 21.02.2018 tra Alcione / Brera FC C.U. n. 44 del CRL datato 15.03.2018

Reclamo società  BRERA FC   Camp.  Juniores Reg. A  Gir. D

Gara del 21.02.2018 tra Alcione / Brera FC

C.U. n. 44 del CRL datato 15.03.2018

 

La società BRERA FC  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla società ALCIONE di fare obbligo, ai sensi dell’Art. 16 comma 4 CGS, di promuovere riunione indirizzata ai propri tesserati al fine di rispettare i valori sportivi di lealtà, correttezza e probità, sostenendo che la sanzione maggiormente adeguata doveva essere quella della perdita della gara per 0-3.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS ed inviato alla squadra avversaria, osserva.

Il reclamo presenta profili di inammissibilità in quanto la società reclamante non ha alcun interesse concreto ad impugnare la sanzione comminata ad altra società a fronte di comportamenti che non hanno inciso sul risultato della gara essendo altresì avvenuti a gara ultimata.

Peraltro nessuna impugnazione in merito al corretto svolgimento della gara è stata proposta al  Giudice Sportivo dal Brera FC come previsto dal CGS.

Tanto premesso e ritenuto dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto  e dispone l'addebito della relativa tassa.

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