C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/04/2018 – Delibera – Reclamo società POLISPORTIVA K2 CASELLE Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 11.03.2018 tra Castelnovese / Polisportiva K2 Caselle C.U. n. 35 della Delegazione di Lodi datato 22.03.2018

Reclamo società  POLISPORTIVA K2 CASELLE  Camp. 3° Categoria Gir. A

Gara del 11.03.2018 tra Castelnovese / Polisportiva K2 Caselle  

C.U. n. 35 della Delegazione di Lodi datato 22.03.2018

La società POLISPORTIVA K2 CASELLE   ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato ad entrambe le società la perdita della gara, in quanto la partita veniva sospesa al 23’ del secondo tempo, per fatti che non consentivano la prosecuzione della stessa.

Lamenta la reclamante che non si sarebbe trattato di una rissa, bensì di un acceso e concitato scambio verbale per contestazioni.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS ed inviato alla squadra avversaria, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

L’arbitro è stato sentito a chiarimenti e ha confermato che i giocatori in campo si sono resi responsabili di comportamenti offensivi gli uni nei confronti degli altri, arrivando altresì a spintonarsi reciprocamente.

Il direttore di gara non è più riuscito a riprendere il gioco e ha pertanto sospesa la gara.

Alla luce di quanto accaduto, correttamente il Giudice Sportivo ha deliberato la perdita della gara a carico di entrambe le società.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto  e dispone l'addebito della relativa tassa.

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