C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/04/2018 – Delibera – Reclamo società ASD CALVAIRATE Camp. Juniores Reg. A Gir. D Gara del 20.03.2018 tra Accademia Sandonatese / Calvirate C.U. n. 48 del CRL datato 23.03.2018

Reclamo società ASD CALVAIRATE Camp. Juniores Reg. A  Gir. D

Gara del 20.03.2018 tra Accademia Sandonatese  / Calvirate

C.U. n. 48 del CRL datato 23.03.2018

La società ASD CALVAIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato a carico del calciatore MUSCI Gabriele la squalifica per quattro gare, nonché per il calciatore GAFFORIO Andrea la squalifica per tre gare, lamentando che la condotta dei propri tesserati non sia da qualificarsi di gravità tale da giustificare le sanzioni inflitte.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal rapporto di gara – nonché sentito l'arbitro a chiarimenti -  emerge in modo assolutamente incontestabile come il calciatore MUSCI Gabriele a fine gara scagliava una bottiglietta d'acqua contro la porta dello spogliatoio arbitrale, bestemmiando e minacciando il direttore di gara, venendo allontanato a forza dai presenti. Tale grave comportamento merita di essere fortemente censurato e la squalifica inflitta dal GS appare congrua.

In relazione al calciatore GAFFORIO Andrea anche in questo caso è emerso in modo inconfutabile come il tesserato, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, a fine gara assumeva un tono minaccioso nei confronti dell'arbitro, avvicinandosi con il viso al direttore  con il pugno chiuso, minacciandolo, per poi scusarsi in un secondo momento. Anche in questo  caso la valutazione della squalifica comminata dal GS appare corretta e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.

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