C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 21/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 20.7.2017 a carico di: 1.MONASTERO Giampaolo, Presidente dell’US Rivanazzanese, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito di svolgere l’attività di allenatore da parte del sig. Maurizio Macaluso a favore della società US RIVANAZZANESE nella gara Folgore- US RIVANAZZANESE del 12.11.2016 pur assentendo dello svolgimento della gara regolarmente tesserato per la predetta società; 2.US RIVANAZZANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari sopra indicati.
Deferimento della Procura Federale del 20.7.2017 a carico di:
1.MONASTERO Giampaolo, Presidente dell'US Rivanazzanese, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito di svolgere l'attività di allenatore da parte del sig. Maurizio Macaluso a favore della società US RIVANAZZANESE nella gara Folgore- US RIVANAZZANESE del 12.11.2016 pur assentendo dello svolgimento della gara regolarmente tesserato per la predetta società;
2.US RIVANAZZANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari sopra indicati.
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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
- rilevato che non sono comparsi i deferiti rappresentati;
- rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a carico di MONASTERO Giampaolo, 4 mesi di inibizione;
- a carico della società US RIVANAZZANESE € 450,00 di ammenda;
OSSERVA
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che il sig. Maurizio Macaluso ha svolto attività di allenatore in favore della società US RIVANAZZANESE nella gara Folgore- US RIVANAZZANESE del 12.11.2016 e che la società ed il suo Presidente MONASTERO Giampaolo hanno acconsentito o quanto meno non hanno impedito ciò.
La violazione del disposto di cui all'art 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 38 comma 1 delle NOIF da parte del sig. MONASTERO Giampaolo risulta quindi provata con conseguente responsabilità diretta e oggettiva della US RIVANAZZANESE ai sensi dell'art 4 comma 1 e 2 del CGS.
La gravità del comportamento giustifica le sanzioni qui di seguito comminate.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,
commina
- a MONASTERO Giampaolo, mesi uno di inibizione;
- alla società US RIVANAZZANESE € 250,00 di ammenda
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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