C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 21/09/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 20.7.2017 a carico di: 1.MONASTERO Giampaolo, Presidente dell’US Rivanazzanese, per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito di svolgere l’attività di allenatore da parte del sig. Maurizio Macaluso a favore della società US RIVANAZZANESE nella gara Folgore- US RIVANAZZANESE del 12.11.2016 pur assentendo dello svolgimento della gara regolarmente tesserato per la predetta società; 2.US RIVANAZZANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari sopra indicati.

Deferimento della Procura Federale del 20.7.2017 a carico di:

 

1.MONASTERO Giampaolo, Presidente dell'US Rivanazzanese, per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito di svolgere l'attività di allenatore da parte del sig. Maurizio Macaluso a favore della società US RIVANAZZANESE nella gara Folgore- US RIVANAZZANESE del 12.11.2016 pur assentendo dello svolgimento della gara regolarmente tesserato per la predetta società;

2.US RIVANAZZANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva  ex art 4 comma  1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari sopra indicati.

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

- rilevato che non sono comparsi i deferiti rappresentati;

- rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico di MONASTERO Giampaolo,  4 mesi di inibizione;

- a carico della società US RIVANAZZANESE € 450,00 di ammenda;

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che  il sig. Maurizio Macaluso ha svolto attività di allenatore in  favore della società US RIVANAZZANESE nella gara Folgore- US RIVANAZZANESE del 12.11.2016 e che la società ed  il suo Presidente MONASTERO Giampaolo hanno acconsentito o quanto meno non hanno impedito ciò.

La violazione  del disposto di cui all'art 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 38 comma 1 delle NOIF da parte del sig. MONASTERO Giampaolo risulta quindi provata con conseguente responsabilità diretta e oggettiva della US RIVANAZZANESE ai sensi dell'art 4 comma  1 e 2 del CGS.

La gravità del comportamento giustifica le sanzioni qui di seguito comminate.

Tanto premesso e ritenuto il  Tribunale Federale Territoriale,

commina

- a  MONASTERO Giampaolo,   mesi uno di inibizione;

- alla società US RIVANAZZANESE € 250,00 di ammenda

Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

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