C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 26/10/2017 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 13 settembre 2017 a carico di: LONDROSI Massimo, all’epoca dei fatti consigliere di amministrazione della società F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. per rispondere:

Deferimento del Procuratore Federale del 13 settembre 2017  a carico di:

 

LONDROSI Massimo, all'epoca dei fatti consigliere di amministrazione della società F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. per rispondere:

1) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver presentato presso la Procura della Repubblica di Pavia, in data 20.10.2016, un esposto nei confronti di dirigenti della F.C. Pavia 1911 S.S.D. a.r.l. per affermati fatti riconducibili allo svolgimento dell'attività federale senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.;

2) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. per avere lo stesso, al termine della gara del 25.9.2016 tra Pavia ed Ardor Lazzate, tentato di ottenere la consegna dell'incasso della vendita dei biglietti per assistere al citato incontro senza averne titolo, nonchè per avere tentato di ottenere supporto in tale condotta dalle forze dell'ordine presenti nell'impianto sportivo per tutelare l'ordine pubblico;

3) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso, a mezzo di comunicazione a mezzo mail del 2.10.2016, qualificato come legale rappresentante della F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. pur non essendo dotato dei relativi poteri, al fine di revocare incarichi conferiti dalla società a professionisti esterni.

*             *             *             *             *

Con provvedimento del 13 settembre 2017  il Procuratore Federale,

esaminati gli atti di indagine, del procedimento disciplinare a carico del sig. LONDROSI Massimo, all'epoca dei fatti consigliere di amministrazione della società F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l.;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini;

“Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

1.- agli atti del procedimento è stata acquisita, per averla peraltro prodotta lo stesso sig. Massimo Londrosi in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, copia della denuncia depositata da tale dirigente presso la Procura della Repubblica di Pavia in data 20.10.2016, avente ad oggetto condotte che sarebbero state poste in essere da dirigenti della F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.1.;

- all'epoca della presentazione dell'appena citata denuncia, poi, il sig. Massimo Londrosi rivestiva la carica di consigliere di amministrazione della societa F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.1. e lo stesso non ha formulato richiesta di autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale, cosi come invece previsto dall'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.;

2.- agli atti del procedimento è stata ulteriormente acquisita l'annotazione di Polizia redatta dal personale addetto all'ordine pubblico presente presso lo stadio di Pavia in occasione dell'incontro del 25.9.2016 tra Pavia ed Ardor Lazzate, dalla quale emerge che il sig. Massimo Londrosi richiedeva l'intervento della Forza Pubblica al fine di ottenere l'acquisizione dell'incasso relativo all'incontro appena disputato e l'allontanamento dagli spogliatoi di altri dirigenti della società ospitante;

- in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, inoltre, il sig. Massimo Londrosi ha ammesso di aver richiesto ai responsabili del "botteghino" l'incasso relativo alla gara appena citata, ricevendo la risposta che lo stesso era stato gia ritirato dalla presidente della società;

- pacificamente, poi, il sig. Londrosi non aveva alcun titolo a richiedere le somme appena indicate, in quanto la sua carica di consigliere di amministrazione della società, in assenza di specifica delega, non gli conferiva alcun potere di disporre delle risorse economiche della compagine;

3.- agli atti del procedimento, infine, è stata acquisita copia della mail del 2.10.2016 inviata dal sig. Massimo Londrosi al commercialista fiduciario della F.C. Pavia 191 1 S.S.D. a r.1. nella quale lo stesso si qualifica come amministratore e legale rappresentante della società e revoca al professionista tutti gli incarichi allo stesso affidati”;

rilevato che “all'epoca di fatti il sig. Massimo Londrosi non era legale rappresentante della F.C. Pavia 191 1 S.S.D. a r.1. e non aveva alcun potere di revocare incarichi conferiti dalla società a professionisti, non avendo alcun potere di rappresentanza della società”;

deferiva avanti questo Tribunale LONDROSI Massimo per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

 

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

preso atto

- che il deferito ha presentato memoria difensiva, eccependo l'insussistenza della violazione dell'art. 30, comma 4, Statuto F.I.G.C. per mancanza dei presupposti che integrano la fattispecie sanzionata dalla predetta norma, visto che il deferito non ha depositato denuncia o querela, ha semplicemente dato notizia alla Procura della Repubblica di fatti e comportamenti di soggetti, dai quali potrebbero emergere comportamenti penalmente rilevanti, affinchè il Procuratore designato assuma le iniziative che riterrà opportune, nella sua totale ed incomprimibile autonomia”,  nonché l'infondatezza nel merito delle ulteriori incolpazioni, in quanto “a seguito delle dimissioni della presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, lo stesso rimane uno dei due consiglieri residui in carica” e “la registrazione del verbale dell'assemblea regolarmente convocata dal deferito e regolarmente tenutasi, non potè avvenire perchè con mossa ostruzionistica il consulente della presidente (un "finto" commercialista non iscritto all'albo) non registrò il famoso verbale del 16 agosto (o meglio lo trasmise in CCIIAA mancante di una firma, per cui la Camera di Commercio lo tenne in sospeso per venti giorni circa) e poi lo registrò insieme al verbale dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la sostituzione dell'esponente, proprio all'ultimo minuto del giorno di scadenza”;

- rilevato che  il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di   LONDROSI Massimo a 18 mesi di inibizione e alla sanzione dell'ammenda di Euro 5.000,00;

- che il deferito chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

OSSERVA

dagli atti e dai documenti del presente giudizio emerge che il Londrosi ha presentato alla Procura della Repubblica un esposto, semplicemente notiziando la stessa in merito a determinati fatti che potevano essere oggetto di reato perseguibile d'ufficio.

L'Art. 30, comma 4, dello Statuto della FIGC prevede che “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”.

Nel caso di specie, come sottolineato dal deferito nei propri atti difensivi, il deferito non ha fatto alcun ricorso alla giurisdizione statale, bensì ha solamente effettuato una mera segnalazione alla Procura della Repubblica di una notizia criminis, come atto doveroso di ogni cittadino.

Pertanto, non si può ritenere che lo stesso abbia violato la disposizione della norma sopra citata (Art. 30, comma 4, dello Statuto della FIGC) né commesso alcun comportamento sleale, improbo e/o scorretto in violazione dell'Art. 1 bis CGS.

Sennochè non ha  notiziato la Procura Federale della FIGC in merito ai fatti oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica, come atto e comportamento altrettanto doveroso: tale comportamento però non è oggetto di deferimento.

Si ritiene invece che integri la violazione dell'Art. 1 bis CGS l'ulteriore comportamento posto in essere dal deferito e contestato al capo 2 del deferimento; e precisamente quello tenuto al termine della gara del 25.9.2016 tra Pavia ed Ardor Lazzate, laddove ha  tentato di ottenere la consegna dell'incasso della vendita dei biglietti per assistere al citato incontro senza averne titolo, nonchè per avere tentato di ottenere supporto in tale condotta dalle forze dell'ordine presenti nell'impianto sportivo.

Risulta infine non influente ai fini disciplinari la revoca dell'incarico al commercialista, essendo un fatto meramente interno alla società, senza alcuna valenza sotto il profilo disciplinare e sportivo, come sottolineato dal deferito stesso.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

 

 

assolve

il deferito in ordine ai capi 1 e 3 del deferimento;

accertata e dichiarata la responsabilità del deferito,  LONDROSI Massimo, in relazione ai comportamenti ed alle violazioni di cui al capo 2 del deferimento,

condanna

LONDROSI Massimo a mesi tre di inibizione ed all'ammenda di Euro 500,00.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all'interessato, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it