C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 17 gennaio 2018 a carico di: BENE Piero, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’Art.10, comma 2, del CGS, in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 37, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver – anche nella veste di Dirigente Accompagnatore – inserito in distinta e schierato in campo nella gara del 23.04.2017 – ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE – del Campionato Ia Categoria Girone A – stagione sportiva 2016/2017, come calciatori, i Sigg.ri TOSCANO Antonio e GUIDALI Roberto, tesserati esclusivamente come Dirigenti della Società ASD Saronno Robur Marnate, privi degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa; GUIDALI Roberto, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’Art.10, comma 2, del CGS e dell’Art. 46, comma 6, del CGS, in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 37, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver preso parte alla gara del 23.04.2017 – ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE – del Campionato Ia Categoria Girone A – stagione sportiva 2016/2017, come calciatore, essendo tesserato esclusivamente come dirigente della Società ASD Saronno Robur Marnate ed essendo privo degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa; TOSCANO Antonio, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’Art.10, comma 2, del CGS e dell’Art. 46, comma 6, del CGS, in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 37, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver preso parte alla gara del 23.04.2017 – ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE – del Campionato Ia Categoria Girone A – stagione sportiva 2016/2017, come calciatore essendo tesserato esclusivamente come dirigente della Società ASD Saronno Robur Marnate ed essendo privo degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa; ASD SARONNO ROBUR MARNATE (cessata in data 20.7.2017), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e/o oggettiva in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

  • del Procuratore Federale del 17 gennaio 2018  a carico di:

 

BENE Piero, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS  e dell'Art.10, comma 2, del CGS, in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale,  37, 39  e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver - anche nella veste di Dirigente Accompagnatore - inserito in distinta e schierato in campo nella gara del 23.04.2017 - ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE -  del Campionato Ia Categoria  Girone  A - stagione sportiva 2016/2017, come calciatori,  i Sigg.ri TOSCANO Antonio e GUIDALI  Roberto, tesserati esclusivamente come Dirigenti della Società ASD Saronno Robur Marnate, privi degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa;

GUIDALI Roberto, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS,  dell'Art.10, comma 2, del CGS e dell'Art. 46, comma 6, del CGS, in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale,  37, 39  e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver preso parte alla gara del 23.04.2017 - ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE -  del Campionato Ia Categoria  Girone  A - stagione sportiva 2016/2017, come calciatore, essendo tesserato esclusivamente come dirigente della Società ASD Saronno Robur Marnate ed essendo privo degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa;

TOSCANO Antonio, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS,  dell'Art.10, comma 2, del CGS e dell'Art. 46, comma 6, del CGS, in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale,  37, 39  e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per aver preso parte alla gara del 23.04.2017 - ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE -  del Campionato Ia Categoria  Girone  A - stagione sportiva 2016/2017, come calciatore essendo tesserato esclusivamente come dirigente della Società ASD Saronno Robur Marnate ed essendo privo degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa;

ASD SARONNO ROBUR MARNATE (cessata in data 20.7.2017), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e/o oggettiva in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

 

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento del 17.1.2018 a carico di BENE Piero,  GUIDALI Roberto,  TOSCANO Antonio e ASD SARONNO ROBUR MARNATE per rispondere delle violazioni indicate in epigrafe, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

- preso atto che  alle riunioni dell'1.3.2018 e del 15.3.2018 nessuno compariva per i deferiti nonostante regolare convocazione;

- rilevato che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di BENE Piero all'inibizione di 90 giorni, di GUIDALI Roberto all'inibizione di 60 giorni, di TOSCANO Antonio all'inibizione di 60 giorni e della ASD SARONNO ROBUR MARNATE  a due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra laddove la società si iscriva alla FIGC ed all'ammenda di Euro 600,00;

OSSERVA

dagli atti e dai documenti del presente giudizio emerge che i Sigg.ri TOSCANO Antonio e GUIDALI  Roberto, tesserati esclusivamente come Dirigenti della Società ASD Saronno Robur Marnate, hanno preso parte alla gara del 23.04.2017 - ASD SARONNO ROBUR MARNATE/GORLA MAGGIORE -  del Campionato Ia Categoria  Girone  A - stagione sportiva 2016/2017 in qualità di calciatori, sebbene fossero privi degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e quindi della specifica copertura assicurativa, come  dagli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale,  37, 39  e 43, commi 1 e 6, delle NOIF.

E' emerso altresì che il sig. BENE Piero, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD SARONNO ROBUR MARNATE, ha sottoscritto la distinta della predetta gara.

Si deve ritenere quindi provata la violazione da parte dei deferiti  BENE Piero, GUIDALI Roberto e TOSCANO Antonio delle norme indicate e contestate nell'atto di deferimento.

Ne consegue infine la responsabilità della ASD SARONNO ROBUR MARNATE, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati e dal proprio Presidente.

Stante la gravità dei comportamenti e delle violazioni di cui sopra posti in atto dai deferiti, si ritiene equo accogliere le richieste avanzate dalla Procura Federale nel presente giudizio.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

- BENE Piero all'inibizione di 90 giorni;

- GUIDALI Roberto all'inibizione di 60 giorni;

- TOSCANO Antonio all'inibizione di 60 giorni;

- ASD SARONNO ROBUR MARNATE  a due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza della prima squadra laddove la società si iscriva alla FIGC ed all'ammenda di Euro 600,00.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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