C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 31/08/2017 – Delibera – GARA: Settimo Milanese- Sedriano del 27.08.2017

GARA: Settimo Milanese- Sedriano del 27.08.2017

La Società Settimo Milanese con preavviso a mezzo telegramma in data 28-8-17 ore11,52, con posta elettronica certificata in data 28-8-2017,ore 11,43 e con fax in data 28-8-2017, ore 11,59 ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto; Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto entro i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 6-7-2017 Punto 3.2.6. pag. 33 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 368 del 19-6-2017 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 178/A del 19-6-2017 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2017/2018 ed in proposito tale norma stabilisce che: -gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.", Tuttavia il reclamo di che trattasi è privo della prova dell'invio delle motivazioni alla controparte, e conseguentemente è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.

PQM

DELIBERA

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Settimo Milanese- Sedriano 1-1.

Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di verificare eventuali violazioni

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