C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 06/09/2017 – Delibera – gara del 2/ 9/2017 BRIANZA CERNUSCO MERATE – VERDERIO
gara del 2/ 9/2017 BRIANZA CERNUSCO MERATE - VERDERIO
Dagli atti di gara risulta che al 46' del 2º tempo sono stati espulsi i calciatori Sig. Del Giudice Tommaso nato il 8/3/2000 ed Oggioni Matteo, nato il 6/9/2000 della società Verderio; al 15º del secondo tempo è stato ammonito il calciatore Rocchi Andrea , al 36º del secondo tempo è stato ammonito il calciatore Lunardelli Stefano ed al 42º del secondo tempo è stato ammonito il calciatore Seminara Domenico, tutti calciatori della società Verderio.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che i calciatori citati hanno partecipato attivamente alla gara rispettivamente con i numeri 14, 17,9,10 e 4 tuttavia alla data della gara (ai sensi dell'art.39 5º comma delle Noif) tali calciatori, per diversi motivi, non risultano TESSERATI per la società in Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tali calciatori non potevano partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Verderio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati.
b) di inibire per fino al 3-10-2017 il dirigente responsabile della società Verderio Signor Pietrarelli Stefano.
c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.