C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 13/09/2017 – Delibera – gara del 5/ 9/2017 CRENNESE – ISPRA CALCIO

gara del 5/ 9/2017 CRENNESE - ISPRA CALCIO

La Società Crennese ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto come da raccomandata in data 6-9-2017,ore 08,39, tuttavia qui pervenuta in data 7-9-2017 ore11,20, reclamo trasmesso alla  controparte.

Si rileva che il reclamo è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 6-7-2017 Punto 3.2.5. pag. 33 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 368 del 19-6-2017 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 178/A del 19-6-2017 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2017/2018 ed in proposito tale norma stabilisce che: - gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo."

Per tal motivo il reclamo è inammissibile.

Tuttavia dagli atti ufficiali di gara si rileva che la società Ispra calcio ha fatto partecipare alla gara cinque calciatori nati nell'anno1998 infatti dall'inizio della gara sono stati schierati i calciatori: nº 2 Galati Manuel nato il 22-7-1998, il nº 3 Minchio Michele nato il 12-6-1998, il nº 5 Petri Paolo Enrico nato il 2-12-1998 il nº 6 Piras Luca nato il 12-8-1998 ed al 36 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 3 col il nº17 Yardan Alexandru nato il 12-5-1998 i quali hanno così attivamente preso parte alla gara.

Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati cinque calciatori fuoriquota in violazione della disposizione vigente.

Infatti richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 6 -7-17 Punto 3.2.4. A/9 lett b) pag. 25 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2017-18, che le Società partecipanti al Campionato Juniores B hanno i seguenti obblighi:

 b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato Juniores Regionale "B" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito utilizzare, sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La società Ispra non ha fatto pervenire controdeduzioni.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare a carico della società Ispra la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Di addebitare la tassa reclamo, se non versata.

 

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