C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 28/09/2017 – Delibera – Gara CISANESE – VIS NOVA GIUSSANO del 24/09/2017 (1-1)

Gara CISANESE - VIS NOVA GIUSSANO del 24/09/2017 (1-1)

Dagli atti di gara risulta che al 25' del 2º tempo è stata ammonito il calciatore n. 4 PERFETTI MARCO nato il 21/02/2001 della società VIS NOVA GIUSSANO All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 4 tuttavia NON RISULTA TESSERATO per la società in questione.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 17 co. 5 punto a del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare a carico della società VIS NOVA GIUSSANO la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di 30,00 per aver utilizzato un calciatore non tesserato.

b) di inibire fino al 25-10-2017 il Dirigente accompagnatore della società VIS NOVA GIUSSANO Signor PAGIN FABRIZIO per aver permesso l'accesso in campo a persona non tesserata.

c) Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it