C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 28/ 9/2017 GAMBOLO GIFRA – SPORTING LANDRIANO

gara del 28/ 9/2017 GAMBOLO GIFRA - SPORTING LANDRIANO

La Società Gambolò con mail non certificata inviata all’indirizzo giustizia delmi@lnd.it in data 29-9-2017 ore 20,26 qui pervenuto il 2-10-2017 ore 9115, ha inviato “ preannuncio di reclamo “ in ordine alla gara in oggetto, significando che “..nei termini previsti invieremo raccomandata…anche alla società ospitata…;

Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 6-7-2017 Punto 3.2.6. pag. 33 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 368 del 19-6-2017 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 178/A del 19-6-2017 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2017/2018 ed in proposito tale norma stabilisce che:

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.",

 Quindi il reclamo di che trattasi oltre ad essere stato inviato e giunto oltre il termine perentorio su indicato è inoltre privo dei requisiti richiesti di cui agli articoli 33, 38 e 46 del CGS e conseguentemente è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.

PQM

Delibera

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Gambolò - Sporting Landriano, 1-3.

Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.

Di riservarsi la eventuale trasmissione degli atti alla Procura Federale al ricevimento della annunciata raccomandata.

 

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