C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 28/ 9/2017 ALDINI S.S.D.AR.L. – ARLUNO CALCIO 2010

gara del 28/ 9/2017 ALDINI S.S.D.AR.L. - ARLUNO CALCIO 2010

Dagli atti ufficiali di gara dai supplementi di rapporto e sentito telefonicamente l'arbitro, si rileva che al 47º del 2º tempo il direttore di gara espelleva il calciatore Catania Luca, della società Aldini, per averlo ingiuriato ed offeso; al 48º del 2º tempo, espelleva il calciatore Giachin Valentino, della società Aldini, per averlo ingiuriato ed offeso; al 49º del 2º tempo, espelleva il calciatore Catalano Marcello, della società Aldini, per averlo spinto ed espelleva pure il calciatore Zecchini Luca che lo aveva offeso.

A seguito della quarta espulsione l'arbitro veniva circondato da numerosi calciatori della società Aldini che a causa della confusione creatasi non venivano personalmente identificati i quali " …. protestavano in maniera veemente ed irriguardosa …" in tale circostanza "…venivo colpito con un pugno …" da dietro sulla parte posteriore del collo "… non a mani nude ma con una protezione morbida …" tale colpo "… mi faceva barcollare leggermente …. ". Quindi il direttore di gara si girava e tuttavia pur notando nei pressi i calciatori della società Aldini non era in grado di individuare il responsabile.

Per tal motivo riteneva di dover sospendere la gara in via definitiva.

Il direttore di gara chiedeva al capitano di indicargli il responsabile del colpo subito ma lo stesso in un primo momento non dava risposta e solo dopo una quindicina di minuti indicava in ( …omissis …) il responsabile del fatto.

Tuttavia tale segnalazione seppur tardivamente comunicata dal capitano non costituisce a parere dello scrivente prova piena, pertanto in applicazione dell'articolo 3 del CGS in assenza di individuazione certa delle responsabilità occorre applicare la sanzione disciplinare al calciatore che nella gara fungeva da capitano vale a dire al calciatore Colantuoni Mattia Luigi, dando atto che tale sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Inoltre i calciatori della società Aldini hanno cercato di impedire al direttore di gara di accedere allo spogliatoio senza peraltro che sia sul terreno di giuoco che nella circostanza alcun dirigente intervenisse a tutela dell'arbitro.

A parere dello scrivente si ritiene che il comportamento sopra riportato, che si verifica durante una collettiva e minacciosa manifestazione di protesta comporta certamente una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituisce un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, e rientra tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014.

La concreta fattispecie, infatti riveste i connotati di una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica […] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività …" (cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n. 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. In C.U. n. 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n. 114/CSA del 3.2017);

Peraltro spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi

 PQM

DELIBERA

 1) Di comminare alla società Aldini l'ammenda di Euro 150,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento attuato dai propri calciatori e tesserati;

2) Di comminare alla società Aldini l'ammenda di  Euro 35,00 per non aver trascritto sulla distinta per intero le date di nascita dei propri calciatori;

 3) Di comminare alla società Aldini, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

4) Di squalificare il calciatore Catania Luca della società Aldini per due gare.

5) Di squalificare il calciatore Giachin Valentino della società Aldini per due gare.

6) Di squalificare il calciatore Zecchini Luca della società Aldini per due gare.

8) Di squalificare il calciatore Colantuoni Mattia Luigi, capitano della società Aldini fino al 17-1-2018, dando atto che la sanzione cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

9) Si dà inoltre atto che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016 ).

10) Di squalificare il dirigente Sabbadini Alberto della società Aldini fino al 1-11-2017.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it