C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 20/ 9/2017 POZZUOLO CALCIO – CAVENAGO FANFULLA

gara del 20/ 9/2017 POZZUOLO CALCIO - CAVENAGO FANFULLA

Non disputata per la mancata presentazione della Società CAVENAGO FANFULLA nei tempi regolamentari.

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della Società  CAVENAGO FANFULLA nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art.

53 co. 2 e 7 e art . 55 co. 1 delle N.O.I.F.

D E L I B E R A

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società , CAVENAGO FANFULLA penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 co. 1-3 del C.G.S.;

b) Di comminare alla società CAVENAGO FANFULLA la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinunzia) così come stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D./ S.G.S. per la stagione sportiva corrente.

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