C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 06/10/2017 – Delibera – gara del 28/ 9/2017 ALDINI S.S.D.AR.L. – ARLUNO CALCIO 2010
gara del 28/ 9/2017 ALDINI S.S.D.AR.L. - ARLUNO CALCIO 2010
Con deliberazione pubblicata sul CU n° 15 del 5-10-2017, lo scrivente GS ha inflitto la sanzione della squalifica per il calciatore Colantuoni Mattia Luigi, capitano della società Aldini fino al 17-1-2018, dando atto che la sanzione cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
Ciò in quanto durante la gara in oggetto un calciatore della citata società, non individuato dal direttore di gara lo aveva colpito al collo con “ pugno “ che lo faceva “ barcollare leggermente “.
Con mail in data 5 ottobre 2017, ore 18,47, inviata al presidente del CR Lombardia il quale ha provveduto a trasmetterla allo scrivente ufficio, la società Aldini ha fatto pervenire dichiarazione, scritta e sottoscritta validamente dal calciatore Niccolò Corbellari, nato il 19-9-1999, con la quale il medesimo calciatore dichiarandosi pentito e scusandosi coll’arbitro pur precisando che, come indicato dal direttore di gara, non si è trattato di un pugno ma di uno scappellotto si dichiara l’autore del gesto assumendosene pienamente la responsabilità.
Ritenuta equa, anche a seguito della sopra riportata comunicazione del calciatore la sanzione inflitta e pertanto da confermarsi nella specie e nella misura già determinata.
Dato atto che la sanzione a carico del calciatore Colantuoni Mattia Luigi, capitano della società Aldini, ai sensi dell’art. 3 CGS cessa di avere effetto.
Come indicato nella deliberazione pubblicata sul CU n° n° 15 del 5-10-2017 il calciatore Colantuoni Mattia Luigi, capitano della società Aldini, a richiesta del direttore di gara di indicare il responsabile, al momento del fatto, non dava risposta e solo dopo una quindicina di minuti indicava in ( …omissis …) il nominativo del responsabile; tuttavia alla luce della dichiarazione del calciatore Corbellari, risulta evidente che il nominativo segnalato al direttore di gara non è quello del calciatore effettivamente responsabile: per tal motivo occorre applicare idonea sanzione per chiara violazione dell’articolo uno bis comma 1 del CGS che si ritiene opportuno qui ricordare:
“ 1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
PQM
DELIBERA
- Di squalificare il calciatore Corbellari Niccolò, della società Aldini fino al 17-1-2018, dando atto che la sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016 ).
- Di dare atto che la squalifica al calciatore Colantuoni Mattia Luigi, capitano della società Aldini fino al 17-1-2018, cessa di avere esecuzione dal momento che è stato individuato l'autore dell'atto.
- Di squalificare il calciatore Colantuoni Mattia Luigi, capitano della società Aldini fino al 1-11-2017, per violazione dell’articolo uno bis del CGS.