C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – gara del 11/11/2017 ACCADEMIA GAGGIANO TEAM – POZZUOLO CALCIO

gara del 11/11/2017 ACCADEMIA GAGGIANO TEAM - POZZUOLO CALCIO Al 3º del 2º tempo si verificava un guasto all'impianto di illuminazione;nonostante interventi per ripristinare la funzionalità la situazione non poteva essere risolta per cui il direttore di gara riteneva opportuno lasciare libere le squadre sospendendo definitivamente l'incontro.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società  Accademia Gaggiano rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società  Accademia Gaggiano, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Si dà atto che le sanzioni disciplinari sono riportate nelle apposite sezioni del presente comunicato

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