C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/11/2017 – Delibera – gara del 19/11/2017 PIEVE 010 – CALCIO SUZZARA

gara del 19/11/2017 PIEVE 010 - CALCIO SUZZARA Dagli atti di gara risulta che al 49' del 2º tempo è stato espulso il calciatore Sig. Dajic Adnan nato il 16/3/1984 della società Pieve 010.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 18 dal 40º del 2º tempo in sostituzione del calciatore nº 2; tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Pieve 010 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 20-12-2017 il dirigente responsabile della società Pieve 010 Signor Denni Lorenzo.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

 

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