C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/11/2017 ORSA ISEO INTRAMEDIA – ADRENSE 1909

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/11/2017 ORSA ISEO INTRAMEDIA - ADRENSE 1909

Premesso che come da calendario ufficiale della manifestazione, pubblicato formalmente sul sito del CRLombardia in data 22 agosto 2017, la società Orsa Iseo Intramedia è autorizzata a far disputare le proprie gare interne indifferentemente sui campi nº 1 cod. 592 o 2 cod. 1864 dello stadio De Rossi, via Tangenziale, Iseo.

Dato atto che la gara in oggetto non ha avuto luogo perché, constatata la impraticabilità del campo nº 2 il direttore di gara chiedeva di visionare il campo nº 1 al fine di verificarne la praticabilità onde disputare la gara.

Considerato che la società Orsa Iseo Intramedia, come da rapporto arbitrale, non ha consentito al direttore di gara di visionare il citato terreno di giuoco a motivo della recente semina e delle condizioni ambientali, così come peraltro dichiarato con documento della medesima società Orsa Iseo Intramedia, allegato al rapporto di gara.

Considerato che la società Adrense, come da dichiarazione consegnata al direttore di gara ed allegata al rapporto di gara, preso atto della dichiarata impraticabilità del campo nº 2 ritiene invece praticabile il campo nº 1.

Dato atto che le condizioni ambientali tali da caratterizzare la eventuale impraticabilità del terreno di giuoco sono demandate alla esclusiva competenza del direttore di gara e non certamente alle valutazioni di altri come determinato dalla regola uno del Giuoco del calcio, Decisioni ufficiali della FIGC, al punto 3. "Impraticabilità del terreno di gioco", che stabilisce che: " 1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. ".

Rilevato che il direttore di gara a seguito della decisione della locale società non ha quindi potuto effettuare verifica sul campo nº 1 e che pertanto non ha dato inizio alla gara il che, a carico della società locale, equivale alla rinuncia a disputare la gara.

A norma dell'art. 53 delle Noif e visto l'art 17 del CGS.

PQS

DELIBERA

a) di comminare alla Societa' Orsa Iseo Intramedia la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica,

b) di comminare alla Societa' Orsa Iseo Intramedia la sanzione dell'ammenda pari a euro 150,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2017/2018 pubblicate sul proprio C.U. n. 1 del 01-07-2017.

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