C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 01/03/2018 – Delibera – gara del 25/ 2/2018 PONTE S.P. ISOLA SSD ARL – LUCIANO MANARA

gara del 25/ 2/2018 PONTE S.P. ISOLA SSD ARL - LUCIANO MANARA Dagli atti ufficiali di gara dal supplemento al rapporto nonché sentito in proposito l'arbitro, risulta che la gara in questione non si è potuta disputare a causa del fatto che entrambe le società contestando la decisione del direttore di gara riguardo la praticabilità del terreno di gioco, dichiarato agibile dall'arbitro, presentavano allo stesso documento sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due società col quale dichiaravano che " .. causa del campo innevato sono d'accordo nel rinviarla in disaccordo col direttore di gara che riteneva il campo praticabile.. ".

Il direttore di gara a seguito di sopralluogo aveva dichiarato agibile il terreno di gioco e chiesto solamente di " scoprire le zone coincidenti con le linee del terreno di gioco ", tuttavia all'arbitro a seguito della risposta negativa e preso atto della dichiarazione scritta delle due società che lasciavano l'impianto di giuoco alle ore 09,50 ( nonostante la gara programmata per le ore 10,00), non rimaneva che non dare inizio alla gara dopo aver comunque provveduto alla verifica delle distinte di gioco e alla identificazione dei calciatori e dirigenti.

Le decisioni assunte dal direttore di gara aventi natura tecnica, come nel caso di specie, la competenza delle quali è attribuita espressamente ed esclusivamente all'arbitro ai sensi dalla regola uno del Gioco del Calcio che, nella parte riguardante le Decisioni ufficiali della FIGC, al punto 3. "Impraticabilità del terreno di gioco", stabilisce che:" 1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara".

Per tale motivo l'arbitro è e rimane l'unica persona alla quale il regolamento del gioco demanda la decisione relativa alla necessità o meno di proseguire od interrompere la gara per impraticabilità del terreno di giuoco.

Va ricordato inoltre che tali decisioni di natura tecnica sono comunque espressamente sottratte alla competenza di questo Giudice Sportivo giusto il disposto dell'art. 29 comma 3 del C.G.S che stabilisce: "..I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ..".

Dato atto pertanto che si configura rinuncia a disputare la gara per entrambe le società, ai sensi dell'art. 53 commi 1, 2 e 7 delle NOIF.

Dato inoltre atto che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994, pag. 324-25).

P.Q.S.

DELIBERA

di comminare alle società Pontisola e Luciano Manara la sanzione della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica.

di comminare alle società Pontisola e Luciano Manara l'ammenda di 103,00 come previsto dal CU nº 1 del SGS del 1-7-17.

 

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