C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – gara del 11/ 3/2018 CALCIO BOVEZZO – NAVECORTINE CALCIO
gara del 11/ 3/2018 CALCIO BOVEZZO - NAVECORTINE CALCIO La Società Navecortine con posta elettronica certificata in data 16-3-18, ore 22,48 ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto.
Il reclamo non è stato preceduto da regolare preannuncio ed è mancante della prova dell'invio delle motivazioni alla controparte.
Quindi il reclamo di che trattasi è chiaramente inammissibile.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Calcio Bovezzo, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 4 Chinelli Francesco nato il 19-9-98; nº 7 Minelli Alberto nato il 4-5-95; nº 8 Di Natale Michele nato il 2-8-96.
Al 38º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Chinelli Francesco nato il 19-9-98 col nº 13 Rivetti Stefano nato il 30 -4 -1995 ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco i due calciatori nati dall'anno 1996 in poi );.
Al 40º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Minelli Alberto nato il 4-5-95 col nº 17 Milanesi Andrea nato il 28 -2 -1997.
Quindi effettivamente dal 38º al 40º del 2º tempo la società Calcio Bovezzo ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con un solo calciatore nato dall'anno 1996 anzichè con i due previsti.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 6 -7-17 Punto 3.2.4. A/3 lett b) pag. 19 e segg.
il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2017-18, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
- 1 calciatore nato dal 01.01.1995 e
- 2 calciatori nati dal 01.01.1996
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
" espulsione dal campo;
" casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
A seguito della violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Calcio Bovezzo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.