C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/03/2018 – Delibera – gara del 15/ 3/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD – GARLASCO A.S.D.
gara del 15/ 3/2018 ROZZANO CALCIO SRL SSD - GARLASCO A.S.D. Al 13º del 2º tempo di verificava un guasto all'impianto di illuminazione nonostante i vari interventi per ripristinare la funzionalità, la situazione non poteva essere risolta per cui il Direttore di gara dopo 20 minuti di attesa riteneva opportuno lasciarelasciare libere le squadre sospendendo definitivamente l'incontro.
La C.A.F. richiama la decisione ufficiale n. 3 della F.I.G.C. relativaalla regola n. 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto di illuminazione compreso (C.A.F. 03 MARZO 1994 C.U.
N. 19).
"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città (C.A.F. 19 GENNAIO 1995 C.U. N.16)".
La società Rozzano Calcio rimane per tanto oggettivamente responsabiledella mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione.
PQS
DELIBERA
Di comminare alla società Rozzano Calcio, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3