C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 29/03/2018 – Delibera – gara del 25/ 3/2018 SOLARITY – OLIMPIC CILAVEGNA
gara del 25/ 3/2018 SOLARITY - OLIMPIC CILAVEGNA La società Olimpic Cilavegna non si é presentata per la disputa della gara a margine.
Si dà atto che non è pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore.
La citata società come da comunicati ufficiali nº 37 del 15-2-18, è stata sanzionata per non aver partecipato alla gara Cometa - Olimpic Cilavegna del 6-2-18 ed alla gara Olimpic Cilavegna - ASD Solarity del12-2-18; inoltre con comunicato nº 44 del 15-3-18 è stata sanzionata per non aver partecipato alle gare ASD Travagliato - Olimpic Cilavegna del 10-3-18.
Dato quindi atto che a seguito della mancata presentazione per la gara in oggetto si verifica così la quarta rinuncia a disputare gare e che pertanto ai sensi dell'articolo 53, comma 5 delle Noif deve essere esclusa dalla manifestazione.
Dato altresì atto che tale rinuncia si verifica nel girone di ritorno,pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 4 delle N.O.I.F.:" . tutte le rinuncia si verifica nel girone di ritorno, pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 4 delle N.O.I.F.:" . tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario".
Pertanto in applicazione degli art. 53 commi 2 e 5 e 9 delle N.O.I.F
DELIBERA
a) di dichiarare la società Olimpic Cilavegna esclusa dal campionato di competenza.
b) di comminare alla Societa' Olimpic Cilavegna la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 500,00 - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2017/2018 pubblicate sul C.U. n. 1 del 01-07-2018, pag 51 ed inoltre in tal modo così determinata anche ai sensi dell'articolo 53, comma 9 delle N.O.I.F
c) di dare atto che tutte le gare ancora da disputare, compresa la presente, saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.