C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 05/04/2018 – Delibera – gara del 28/ 3/2018 REAL BOLGARE – ORATORIO SAN MICHELE

gara del 28/ 3/2018 REAL BOLGARE - ORATORIO SAN MICHELE Non disputata per la mancata presentazione della soc. ORATORIO SAN MICHELE nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art . 55 co. 1 delle N.O.I.F.

D E L I B E R A

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società , ORATORIO SAN MICHELE penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 co. 1-3 del C.G.S.;

b) Di comminare alla società ORATORIO SAN MICHELE la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinunzia) così come stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D./ S.G.S. per la stagione sportiva corrente.

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