C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/04/2018 – Delibera – Reclamo società US CALCIO BOVEZZO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara dell’11.03.2018 tra Calcio Bovezzo / Navecortine Calcio C.U. n. 47 del CRL datato 22.03.2018

  • società US CALCIO BOVEZZO Camp. 1° Categoria Gir. G
  1. dell'11.03.2018 tra Calcio Bovezzo / Navecortine Calcio

C.U. n. 47 del CRL datato 22.03.2018

La società US CALCIO BOVEZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che contrariamente a quanto affermato dal GS al 38° del secondo tempo ha effettuato due sostituzioni; con la prima sostituzione ha fatto uscire il calciatore n. 4 CHINELLI Francesco (nato il 19.09.1998) e ha fatto entrare al suo posto il calciatore n. 13 RIVETTI Stefano (nato il 30.4.1995), mentre con la seconda sostituzione ha fatto uscire il calciatore n. 7 MINELLI Alberto (nato il 17.12.1993) ed ha fatto entrare  il calciatore n. 17 MILANESI Andrea 28/02/1997), rispettando così la normativa che disciplina la partecipazione dei giovani calciatori alle gare del campionato di 1° categoria (CU n. 1 CRL del 6.7.2017 punto 3.2.4 A/3 lett. B pag. 19 e segg.)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS sentita la reclamante osserva.

L'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha affermato quanto scritto nel rapporto di gara e precisamente che al 38° del secondo tempo la US CALCIO BOVEZZO ha sostituito il calciatore n. 4 CHINELLI Francesco (nato il 19.09.1998) con il calciatore n. 13 RIVETTI Stefano (nato il 30.4.1995) ed ha sostituito il calciatore n. 6 VAIRANI Riccardo (nato l'8.10.1990) con il n. 15 LUCCHINI Simone (nato il 28.10.1988) e solamente al 40° del secondo tempo ha sostituito il calciatore n. 7 MINELLI Alberto (nato il 17.12.1993) con  il calciatore n. 17 MILANESI Andrea ( nato il 28/02/1997).

Pertanto, come ha correttamente scritto dal GS nel provvedimento reclamato, la società US CALCIO BOVEZZO dal 38° del secondo tempo al 40° del secondo tempo ha violato la vigente normativa essendo rimasta con un solo calciatore nato dell'anno 1996, anziché con i due previsti.

Ciò posto, il reclamo non può trovare accoglimento ed il provvedimento del GS merita di essere confermato.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.

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