C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/04/2018 – Delibera – Reclamo società ASD AURORA TERNO 2016 Camp. 3° Categoria Gir. E Gara del 28.03.2018 tra Aurora Terno / Filago Calcio C.U. n. 40 della Delegazione di Bergamo datato 12.04.2018

  • società ASD AURORA TERNO 2016 Camp. 3° Categoria  Gir. E
  1. del 28.03.2018 tra Aurora Terno / Filago Calcio

C.U. n. 40 della Delegazione di Bergamo datato 12.04.2018

La società ASD AURORA TERNO  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato le seguenti sanzioni :

una gara da disputare a porte chiuse;

una ammenda di euro 500,00 all' Aurora Terno per intemperanze dei propri sostenitori ;

una ammenda di euro 90,00 per aver permesso l' accesso in campo a persone estranee;

una ammenda di euro 75,00 per intemperanze dei propri sostenitori.

La Società Aurora Terno chiede uno sconto della pena inflitta per una sanzione complessiva di euro 665,00 in quanto sia i tesserati che i sostenitori hanno sempre dimostrato l' osservanza delle regole sportive ed i fatti indicati dal G.S.  non corrispondono nella realtà a quanto accaduto.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Per quanto riguarda la gara da disputare a porte chiuse la sanzione è sospesa ai sensi dell' art. 16 comma 2 bis del C.G.S. La Società è sottoposta a periodo di controllo di anni 1.

La gravità dei gesti comportamentali sopra descritti ed avvenuti in un unico contesto, giustifica una lieve mitigazione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei termini qui di seguito indicati.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,

 

RIDUCE

 

la sanzione della ammenda ad euro 500,00 complessivi tenuto conto che i fatti contestati per i quali il G.S. ha previsto le sanzioni rispettivamente di euro 90,00 e di euro 75,00 rientrano nella fattispecie  dell' unico contesto per il quale è stata comminata la ammenda di euro 500,00. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

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