C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/04/2018 – Delibera – Reclamo società BORGO SAN SIRO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 15.04.2018 tra Borgo San Siro / Hellas Torrazza C.U. n. 38 della Delegazione di Pavia datato 19.04.2018
Reclamo società BORGO SAN SIRO Camp. 3° Categoria Gir. B
Gara del 15.04.2018 tra Borgo San Siro / Hellas Torrazza
C.U. n. 38 della Delegazione di Pavia datato 19.04.2018
La società BORGO SAN SIRO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la ripetizione della gara, sospesa a seguito di un episodio di violenza posta in essere da un calciatore nei confronti del direttore di gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti del GSC, osserva.
La decisione del Giudice Sportivo provinciale deve essere confermata.
L'episodio di violenza, seppur grave e da condannare, a seguito del quale l'arbitro ha deciso di sospendere la partita, non è condizione di per sé sufficiente per comminare la perdita della gara a carico della squadra per la quale il ragazzo è stato tesserato.
La gara infatti poteva essere proseguita ovvero ripresa, non essendosi verificati i presupposti oggettivi per procedere alla sanzione della perdita della gara stessa.
Il direttore di gara conferma tale circostanza, dichiarando che, il ragazzo protagonista dell'episodio grave di violenza, sia stato allontanato immediatamente e alcun altro fatto si sia verificato nel frattempo.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il ricorso, conferma la ripetizione della gara e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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