C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 15/05/2018 – Delibera – Reclamo CSC COSTAMASNAGA 1964 Camp: Promozione Girone B Gara del 6-05-2018 tra Villa / Costamasnaga C.U.n. 62 del C.R.L. Datato 9-05-2018
Reclamo CSC COSTAMASNAGA 1964 Camp: Promozione Girone B
Gara del 6-05-2018 tra Villa / Costamasnaga
C.U.n. 62 del C.R.L. Datato 9-05-2018
La società CSC COSTAMASNAGA 1964 con reclamo sottoscritto dal dott. Stefano Limonta, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale era stato rigettato il reclamo proposto dalla predetta società in ordine alla irregolarità della gara in epigrafe, omologando il risultato ottenuto sul terreno di gioco.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti del CGS, anche alla controparte, osserva.
Da verifiche effettuate presso gli archivi anagrafici del CRL è emerso che il sig. Stefano Limonta non è munito dei poteri di firma per la società CSC COSTAMASNAGA 1964 con relativa autorizzazione alla firma degli atti ufficiali in nome e per conto della predetta società.
Si rileva inoltre che non risulta agli atti la presentazione da parte della società reclamante e/o del suo capitano di idonea riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara circa la irregolarità della gara così come previsto a pena di inammissibilità dall'Art. 29, comma IV, lettera b) del CGS.
I predetti vizi rendono pertanto inammissibile il presente reclamo.
Tanto premesso e ritenuto, dichiara
INAMMISSIBILE
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Share the post "C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 15/05/2018 – Delibera – Reclamo CSC COSTAMASNAGA 1964 Camp: Promozione Girone B Gara del 6-05-2018 tra Villa / Costamasnaga C.U.n. 62 del C.R.L. Datato 9-05-2018"