C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 17/05/2018 – Delibera – Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Promozione Gir. D Gara del 22.04.2018 tra San Lazzaro / Montorfano Rovato C.U. n. 57 del CRL datato 26.04.2018

Reclamo  società SAN LAZZARO Camp. Promozione Gir. D

Gara del 22.04.2018 tra San Lazzaro / Montorfano Rovato

C.U. n. 57 del CRL datato 26.04.2018

 

La società  SAN LAZZARO  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato la squalifica del calciatore BEGGI Francesco per 3 gare, lamentando che il BEGGI non ha partecipato al parapiglia  verificatosi al rientro negli spogliatoi al termine della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti del CGS, osserva.

Dal rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il giocatore n. 5 BEGGI riconosciuto dal  direttore di gara il quale  spingeva in modo violento il n. 6 Romano Andrea della società avversaria. .

Alla luce di quanto accaduto, anche in considerazione dei criteri abitualmente applicati da questa Corte, la sanzione deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

ll reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa

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