C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 24/05/2018 – Delibera – Reclamo della società ASD. VIMERCATESE ORENO Camp. Juniores Reg. Gir .QF gara del 01.05.2018 tra Vimercatese Oreno / Fenegrò C.U. n. 60 del CRL datato 03.05.2018

Reclamo della società ASD. VIMERCATESE ORENO Camp. Juniores Reg. Gir .QF

gara del 01.05.2018 tra Vimercatese  Oreno / Fenegrò

C.U. n. 60 del CRL datato 03.05.2018

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ASD. Vimercatese Oreno, rilevato che come da delibera del Presidente Federale relativa alla abbreviazione dei termini per le ultime quattro gare dei campionati pubblicata sul C.U.n. 110/A della F.I.G.C. in data 24-01-2018 e trascritta sul C.U.n. 34 del CRL  datato 25-01-2018, i reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione  drl Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie, il reclamo è pervenuto a mezzo raccomandata in data 11-05-2018 e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato sul C.U.n.60 del CRL in data 3-05-2018 , ben oltre il termine regolamentare

Tanto premesso e ritenuto questa Corte sportiva di Appello Territoriale

                                                  DICHIARA  INAMMISSIBILE

Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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