F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 134/TFN – SD del 29 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7572/552 pf21-22/GC/gb del 4 aprile 2022 nei confronti del sig. Polcino Filippo e della società SS Juve Stabia Srl – Reg. Prot. 137/TFN-SD

 

Decisione/0134/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0137/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 20 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7572/552 pf21-22/GC/gb del 4 aprile 2022 nei confronti del sig. Polcino Filippo e della società SS Juve Stabia Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 4 aprile 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Polcino Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl, all’epoca dei fatti:

per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai CC.UU. n.131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2022, le ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Juve Stabia Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Polcino Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società SS Juve Stabia Srl all’epoca dei fatti;

per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2022, le ritenute Irpef riguardanti emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

La fase istruttoria

In data 17.03.22, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 552pf21-22 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società SS Juve Stabia Srl, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021, così come previsto dai Comunicati Ufficiali nn. 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022” ed acquisiva, oltre alla documentazione allegata alla segnalazione della Co.Vi.So.C., - di cui alla nota n. 1301 del 15.3.22, i fogli di censimento e la visura camerale della società.

All’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale, in data 24.03.22, notificava la Comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale, previa rituale richiesta nei termini di rito, si procedeva all’audizione del dott. Filippo Polcino, che contestualmente depositava documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

Non ritenendo le giustificazioni addotte idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva al deferimento nei confronti del sig. Polcino e della società SS Juve Stabia Srl.

La fase predibattimentale

Preliminarmente, il Presidente, con provvedimento del 5.4.22, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 co. 3 CGS, disponeva l’abbreviazione dei termini a 14 gg. liberi e convocava le parti per l’udienza del 20.4.22.

Nei termini di rito, il difensore dei deferiti faceva pervenire memoria difensiva con la quale, preliminarmente, rappresentava che il dott. Polcino avesse assunto la carica di legale rappresentante a far data dal 14.1.22 e pertanto non fosse allo stesso ascrivibile il mancato versamento delle ritenute e dei contributi contestato nell’atto di deferimento.

Nel merito rappresentava altresì che, essendo pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata un’istanza ex art. 182 bis Legge Fallimentare di ristrutturazione del debito, la posizione debitoria della società sportiva era di fatto congelata a far data dal 4.11.21, data di presentazione dell’istanza, con conseguente impossibilità a procedere a pagamenti di sorta.

In particolare, dopo aver ripercorso le modifiche normative che hanno condotto all’attuale formulazione dell’art. 182 bis LF, precisava che le somme previste dal CU 131/A del 21/12/2021 “erano incluse nel piano di ristrutturazione e quindi non potevano essere pagate perché erano state cristallizzate dalla procedura stessa”.

Il dibattimento

All’udienza del 20.4.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, l’avv. Eduardo Chiacchio per i deferiti, SS Juve Stabia Srl e dott. Polcino, anch’egli presente.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Filippo Polcino: mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SS Juve Stabia Srl: punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Prendeva la parola l’avv. Eduardo Chiacchio, il quale, nel riportarsi a quanto già dedotto nella memoria versata in atti, ribadiva l’infondatezza dell’assunto accusatorio, sottolineando, altresì che il dott. Polcino era entrato nella compagine societaria solo a far data dal 14 gennaio 2022.

L’avv. Chiacchio chiedeva pertanto il proscioglimento dei propri assistiti o, in estremo subordine, di contenere le sanzioni nei limiti edittali.

Il dott. Polcino, in proprio e quale LR della società SS Juve Stabia Srl, rilasciava dichiarazioni spontanee, con le quali, nel ricostruire l’iter che aveva condotto la società sportiva a presentare l’istanza ex art. 182 bis LF, rappresentava che, all’atto di iscrizione al campionato, la società riteneva di poter far fronte a tutti gli oneri federali, ma, solo nel dicembre 2021, con CU 131/A veniva prevista la scadenza del 16.2.22 ed, avendo ormai presentato l’istanza in data 4.11.21, non era più in grado, per quanto riferitogli dai professionisti incaricati, di procedere ai prescritti pagamenti ed ai relativi adempimenti federali.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte per le motivazioni appresso specificate.

La contestazione di cui all’atto di deferimento prende le mosse dai rilievi della Co.Vi.So.C., compendiati nella nota del 14.3.21 trasmessa alla Procura Federale, con la quale si segnalava l’omesso versamento, da parte della società SS Juve Stabia Srl, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 ed i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021, così come previsto dai CC.UU. nn. 131/A del 21.12.21 e 154/A del 31.1.22.

La violazione contestata, accertata per tabulas, è stata altresì confermata dallo stesso dott. Polcino, LR della società (a far data dal 14.1.22), giustificando l’inadempimento con la pendenza della procedura di ristrutturazione del debito prevista dall’art. 182 bis R.D. 267/42, che, a suo dire, avrebbe impedito alla società di provvedere a qualsivoglia pagamento di somme comprese nella proposta di ristrutturazione avanzata dalla società.

Il Tribunale, alla luce della documentazione prodotta e delle giustificazioni addotte non ritiene però condivisibili le pur circostanziate argomentazioni difensive, inidonee, a parere del Collegio, a scriminare la violazione disciplinare contestata. I principi informatori della giustizia sportiva sono posti al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, assicurando, tra le altre, il rispetto della leale concorrenza da parte di tutti gli appartenenti all’ordinamento federale. A tal fine l’ordinamento sportivo è retto da un sistema normativo autonomo non necessariamente permeabile ad ogni disposizione dell’ordinamento statale, astrattamente applicabile alla fattispecie di natura disciplinare.

Dal fondamentale principio dell’autonomia della giustizia sportiva discende altresì che una medesima condotta (fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altra sede giudiziaria), possa essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, laddove ritenuta violativa delle regole poste a fondamento dell’attività sportiva.

In tale contesto, i consolidati arresti della giurisprudenza domestica hanno più volte precisato come l’eventuale assenza di violazioni sotto il profilo civilistico non possa escludere tout court l’accertamento di responsabilità disciplinare per la violazione di regole federali.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la pendenza del procedimento di cui all’art. 182 bis LF, peraltro allo stato sub iudice, non appare idoneo a scriminare l’omesso adempimento di un obbligo federale, imposto proprio al fine di garantire la leale concorrenza tra i suoi appartenenti.

Priva di pregio appare in tal senso la doglianza difensiva in ordine alla “tempistica” del CU 131/A - che in data 21.12.21, fissava al 16.2.22, il termine ultimo per comunicare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps – non previamente conoscibile dalla società.

Occorre infatti ricordare che, in sintonia con la normativa statale di proroga dell’emergenza sanitaria, il legislatore federale, in data 10.9.21, con CU 73/A sospendeva, fino a nuova determinazione, “gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per le scadenze federali del 16 settembre 2021, del 16 ottobre 2021 e del 16 dicembre 2021.”.

Appare evidente la inalterata cogenza dell’adempimento previsto dalla normativa federale, di fatto meramente posticipato in adesione alla analoga normativa statale, di cui la società affiliata ben doveva essere consapevole.

Del pari inconferente ai fini che ci occupano appare quanto dedotto e documentato in ordine alla comunicazione dell’Inps sull’impossibilità di trasferire all’Agenzia delle Entrate Riscossione i debiti contributivi “con competenza antecedente alla data di

inizio della procedura”; come è noto ai sensi dell’art. 182 bis LF (nonché dell’art. 54 D.L.vo 14/19) anche nelle more della procedura, il Giudice Delegato, su richiesta di parte, può disporre la sospensione di eventuali azioni esecutive e/o cautelari. Nella vicenda in esame, il provvedimento di sospensione delle suddette procedure, adottato (seppur non documentato) dal Giudice Delegato determinava l’impossibilità da parte dell’ente creditore di trasmettere i relativi atti all’Agente di riscossione, non potendo procedere alla conseguente iscrizione a ruolo dei debiti erariali maturati antecedentemente alla data di inizio della procedura. Relativamente agli adempimenti federali di cui all’atto di deferimento, per quanto non dirimente ai fini della presente decisione, va peraltro rilevato che, da quanto dedotto (ed anche in questo caso non documentato) nel Ricorso per l’omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, prodotto in sede di dichiarazioni post CCI, la relazione di attestazione del professionista ex art. 182 bis co. 1 sembrerebbe riferirsi all’esposizione debitoria della società alla data del 30.6.21 (pg. 14 e 15); tale circostanza, confermata dallo stesso dott. Polcino in sede di audizione, laddove precisava che “la situazione debitoria tributaria era cristallizzata alla data del 30.6.2021”, sembrerebbe escludere dalle passività oggetto della proposta di accordo le somme di cui al presente procedimento.

L’incompleta documentazione a supporto delle devoluzioni difensive, seppur, si ribadisce, irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare, non consente comunque al Collegio di valutare l’eventuale inserimento delle esposizioni debitorie in argomento nella proposta di accordo, attualmente pendente in fase di richiesta di omologazione.

La stessa società peraltro, nel riscontrare la nota Co.Vi.So.C. del 14.3.22 (come da documento prodotto in sede di audizione), chiariva che, in attesa dell’eventuale perfezionamento della procedura di cui all’art. 182 bis, sarebbe stata comunque in grado di far fronte al fabbisogno finanziario necessario per completare la presente stagione sportiva.

Tanto premesso, va rilevato che la violazione disciplinare di cui all’atto di deferimento, accertata ed incontestata nella sua materialità, non possa essere scriminata dalla pendenza della procedura di cui all’art. 182 bis LF, la cui definizione è a tutt’oggi sub iudice, non essendo la stessa ostativa a pagamenti parziali, seppur di debiti preesistenti, soprattutto laddove necessari al regolare svolgimento dell’attività precipua della società sportiva.

Sarebbe stato pertanto onere della società, pur in pendenza della suddetta procedura, provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa federale al fine di non incorrere nelle relative sanzioni.

Sotto il profilo sanzionatorio, pur essendo irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità la data di assunzione della carica societaria, possono però concedersi al dott. Polcino le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 co. 2 CGS, sia in virtù della tempistica della nomina a legale rappresentante della società, sia della sostanziale ammissione degli addebiti, con conseguente applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Quanto alla società SS Juve Stabia Srl, in linea con i precedenti di questo Tribunale, la responsabilità deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • per il sig. Polcino Filippo, mesi 2 (due) di inibizione;
  • per la società SS Juve Stabia Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 29 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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