F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 272/CSA pubblicata il 02 Maggio 2022 – SG City Nova FC

Decisione n. 272/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 287/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 287/CSA/2021-2022, proposto dalla società SG City Nova FC in data 20.04.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.04.2022, l’Avv. Andrea Galli, udito il Sig. Filippo Marra Cutrupi per la società; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SG City Nova FC ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Alex Pedone, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, Caravaggio/City Nova, del 14.04.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.  

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione. Secondo la società City Nova il Giudice Sportivo avrebbe errato nella qualificazione dei fatti in termini di condotta violenta, violando il principio di proporzionalità ed afflittivà nella determinazione della sanzione e omettendo di valutare diverse circostanze attenuanti. La reclamante ha evidenziato, in particolare, come il calciatore abbia posto in essere la condotta contestata al solo scopo di divincolarsi da un avversario che lo stava trattenendo, senza alcuna conseguenza per l’atleta attinto, il quale ha potuto riprendere il gioco senza nemmeno uscire dal campo di gara. Di conseguenza la City Nova ha chiesto di riqualificare l’atto in termini di condotta antisportiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 aprile 2022 è comparso per la parte reclamante il dott. Filippo Marra Cutrupi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta, ex art.38 C.G.S., ovvero se piuttosto non si debba ritenere che la condotta posta in essere dal Pedone sia gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S. e, come tale, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara.

A tal fine, soccorre la refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dalla quale emerge che il calciatore Pedone “A gioco in svolgimento, con il pallone in possesso di un altro calciatore, per divincolarsi da un avversario che lo tratteneva, lo colpiva con uno schiaffo al volto. L'espulso abbandonava immediatamente il tdg, l'infortunato prendeva nuovamente parte al gioco dopo aver ricevuto le cure mediche senza uscire dal tdg”.

Gli elementi da considerare sono, quindi, il gioco in svolgimento, lo scopo di divincolarsi da un avversario che lo tratteneva, il colpo inferto con uno schiaffo al volto, l’assenza di conseguenze per l’avversario, la circostanza che quest’ultimo prendeva nuovamente parte al gioco dopo aver ricevuto le cure mediche senza uscire dal tdg.

Tali elementi, emergenti direttamente dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata da parte del Pedone una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’atleta avversario e, quindi, che la fattispecie concreta non integri quella astrattamente prevista, disciplinata e sanzionata dall’art. 38 C.G.S.

La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante può, piuttosto, essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che il colpo è stato inferto con uno schiaffo, quindi a mano aperta e non chiusa a pugno e al solo scopo di divincolarsi dal contendente. Depone in tal senso anche l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, con successiva regolare prosecuzione della gara da parte del calciatore attinto dal colpo, comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante il fatto che lo schiaffo ha raggiunto il volto dell’avversario.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società SG City Nova FC può essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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