C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/04/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 marzo 2018 a carico di ROSSI Luca, Dirigente della società ASD ACADEMY CASTENEDOLESE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art. 9.3 lettera a2) del CU n. 1 del CGS per aver organizzato e lasciato disputare “il 3° Torneo Castenedolo in gioco” in data 27.5.2017 con modalità non conformi all’omologazione; MONSI Francesco, Presidente della società ASD ACADEMY CASTENEDOLESE, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art. 9.3 lettera a2) del CU n. 1 del CGS per non avere impedito la disputa del torneo di cui sopra, effettuando i debiti controllo in merito alla regolare organizzazione da un punto di vista amministrativo del torneo in questione. ASD ACADEMY CASTENEDOLESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dal dirigente Rossi, di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 16 marzo 2018 a carico di

ROSSI Luca, Dirigente della società ASD ACADEMY CASTENEDOLESE, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’Art. 9.3 lettera a2) del CU n. 1 del CGS per aver organizzato e lasciato disputare “il 3° Torneo Castenedolo in gioco” in data 27.5.2017 con modalità non conformi all’omologazione;

MONSI Francesco, Presidente della società ASD ACADEMY CASTENEDOLESE, per violazione dell'Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione all’Art. 9.3 lettera a2) del CU n. 1 del CGS per non avere impedito la disputa del torneo di cui sopra, effettuando i debiti controllo in merito alla regolare organizzazione da un punto di vista amministrativo del torneo in questione.

ASD ACADEMY CASTENEDOLESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dal dirigente Rossi, di cui sopra.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 19.4.2018, sono comparsi i deferiti;

- rilevato che il rappresentante della procura ed i deferiti, hanno concordato l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:

per ROSSI Luca, 30 giorni di inibizione, per MONSI Francesco, 20 giorni di inibizione e per la ASD ACADEMY CASTENEDOLESE Euro 200,00 di ammenda,

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

 

 

APPLICA

 

ROSSI Luca 30 giorni di inibizione, a MONSI Francesco 20 giorni di inibizione ed alla ASD ACADEMY CASTENEDOLESE Euro 200,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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