C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 26/04/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 19 marzo 2018 a carico di: GARIONI Giuseppe, tesserato FIGC all’epoca dei fatti in qualità di Presidente dell’ASD Torrazzo Malagnino “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perchè il 16.12.16 veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare fondata su gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv c.p., 61 n.5, 609 bis e 609 ter c.p per avere posto in essere ripetutamente nel corso degli anni condotte sessualmente abusanti nei confronti di alcuni giovani calciatori tesserati per la propria squadra, ed all’epoca dei fatti minorenni, e segnatamente: … OMISSIS presso la propria abitazione dove venivano invitati dal Garioni per lo svolgimento pomeridiano dei compiti scolastici, così come confermato in sede di incidente probatorio e dai significativi riscontri intercettativi acquisiti dall’AG procedente e contenuti negli atti di cui al fascicolo d’indagine”; ASD POL. TORRAZZO MALAGNINO ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e/o oggettiva in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 19 marzo 2018 a carico di:
GARIONI Giuseppe, tesserato FIGC all'epoca dei fatti in qualità di Presidente dell'ASD
Torrazzo Malagnino “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perchè il 16.12.16 veniva colpito da ordinanza di custodia cautelare fondata su gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv c.p., 61 n.5, 609 bis e 609 ter c.p per avere posto in essere ripetutamente nel corso degli anni condotte sessualmente abusanti nei confronti di alcuni giovani calciatori tesserati per la propria squadra, ed all'epoca dei fatti minorenni, e segnatamente: … OMISSIS presso la propria abitazione dove venivano invitati dal Garioni per lo svolgimento pomeridiano dei compiti scolastici, così come confermato in sede di incidente probatorio e dai significativi riscontri intercettativi acquisiti dall'AG procedente e contenuti negli atti di cui al fascicolo d'indagine”;
ASD POL. TORRAZZO MALAGNINO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e/o oggettiva in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente.
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Con provvedimento del 19.3.2018 il Procuratore Federale,
“VISTI gli atti del procedimento disciplinare n. 321 pf 17 -18 avente ad oggetto: "Episodi di pedofilia che avrebbero portato all'arresto del Presidente dello Pol. Torrazzo Malagnino sig. Giuseppe Garioni"; iscritto nel registro dei procedimenti dello Procura Federale in doto 7.11.17 al n. 321 17/18
VISTE le comunicazioni di conclusione delle indagini;
RILEVATO che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare:
1 documentazione allegata al fascicolo d'indagine;
2 ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari del 13.12.16 emesso dal GIP di Cremona dr. Belluzzi nei confronti del Garioni [proc. N. 2007/16 RGNR];
3 richiesta di rinvio a giudizio in data 9.6.17 emesso do1 PM presso il Tribunale di Cremona drusa Bernardini nei confronti del Garioni;
4 rassegna stampa on line sull'arresto di Garioni Giuseppe nell'udienza preliminare del
15.12.17;
RILEVATO che questa Procura ha aperto in doto 7.11.17 il procedimento disciplinare n.321 pf1718, avente od oggetto: "episodi di pedofilia che avrebbero portato all'arresto del presidente della Pol. D. Torrazzo Malagnino sig. Giuseppe Garioni";
PRESO ATTO che con nota del 26.9.17 prot. 5157 la Procura Generale dello Sport ho trasmesso o quest'Ufficio i provvedimenti giudiziari emessi dall'Autorità Giudiziaria procedente nei confronti del sig. Giuseppe Garioni, tesserato all'epoca dei fotti con l'ASD Pol. Torrazzo Malagnino in qualità di Presidente e, in particolare, copia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 16.12.16 fondata su gravissimi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv c.p., 61 n.5, 609 bis e 609 ter c.p. per avere posto in essere ripetutamente nel corso degli anni condotte sessualmente abusanti nei confronti di alcuni giovani calciatori tesserati per lo proprio squadra;
RILEVATE la gravità ed il particolare disvalore delle condotte contestate al Garioni che emergono in maniera inequivocabile dal provvedimento dell'A.G.O., procedente;
RILEVATO che per le ragioni suesposte, su istanza di quest'Ufficio, il Tribunale adito ha già disposto lo sospensione cautelare del Garioni per 60 gg., ai sensi dell'articolo 20 CGS [CU n.39 de11'1.3.18];
VISTA la memoria difensiva presentata a seguito della CCI per conto del Garioni dall'avv. Tolomini il 19.2.18 e valutate prive di pregio giuridico, ai fini del presente procedimento, le considerazioni prospettate;
RITENUTO che i documenti negli atti giudiziari, i contenuti ed i testi delle intercettazioni ambientali disposte dall'AG siano di chiaro evidenza e non lascino margini di dubbio rispetto ai gravissimi comportamenti ed ai reati contestati al Garioni in sede penale, la cui condotta è stata reiterata negli anni ed ha purtroppo interessato diversi tesserati, tutti minorenni all'epoca dei fatti contestati, anche attraverso modalità di approccio e convincimento particolarmente disgustose e spregevoli sotto il profilo psicologico e morale oltre che fisico;
RITENUTO che tali comportamenti, indipendentemente dall'esito del giudizio penale in
corso, in considerazione di quanto sopra rappresentato, siano totalmente incompatibili con i valori ed i principi universali dello sport e del gioco del calcio e meritino di essere
stigmatizzati e sanzionati con il massimo della pena, sia per il loro intrinseco disvalore a prescindere dagli esiti del procedimento penale in corso, sia per non correre il rischio che possano, una volta scontata la sanzione, ripetersi nel corso degli anni a danno di altri soggetti minori, giovani tesserati”;
RITENUTA la responsabilità del sig. Garioni Presidente all'epoca dei fatti della Pol. D. Torrazzo Malagnino deferiva avanti questo Tribunale il sig. GARIONI Giuseppe e la Pol. D. Torrazzo Malagnino per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
preso atto che la società Pol. D. Torrazzo Malagnino ha avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure:
per Pol. D. Torrazzo Malagnino ammenda di Euro 1.600,00;
rilevato che il deferito, GARIONI Giuseppe, assistito dall'avv. Tolomini, ha prodotto in giudizio, oltre ad un articolo comparso su internet attinente alla vicenda, il dispositivo della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Cremona, dott.ssa Platè, in data 5.4.2018 con il quale “visti gli artt. 442, 533 cpp dichiara GARIONI Giuseppe responsabile dei reati lui ascritti sub. 1), 2) e 4) esclusa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'Art. 609 ter cp della sola ipotesi indicata sub. 2), ritenuto il reato sub. 4) il fatto più grave, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i diversi reati ed applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, nonché al pagamento delle spese del procedimento, visti gli artt. 442 e segg. 530, II comma cpp assolve Garioni Giuseppe dagli ulteriori reati ascrittigli sub. 3), 5) e 6) perchè il fatto non sussiste, visti gli artt. 29 e 609 nonies cp dichiara Garioni Giuseppe interdetto dai pubblici uffici per anni cinque, interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, nonché interdetto in perpetuo da qualunque incarico nella scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”;
rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva la condanna di GARIONI Giuseppe, alla squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS;
preso atto che il deferito chiedeva l'assoluzione per non aver commesso i fatti di cui al deferimento;
OSSERVA
Dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, ed in particolare dagli atti di indagine svolti dalla Procura della Repubblica, nonché dagli atti del procedimento penale deciso dal Tribunale di Cremona con la condanna del Garioni in relazione ai tre dei quattro capi di imputazione ascrittigli nel rinvio a giudizio, risulta provata la responsabilità del Garioni in ordine a tre dei sei fatti contestati.
Rilevato in ogni caso che il comportamento del Garioni, al di là della valenza penale dello stesso che comunque lo ha portato, oltre alla condanna alla pena di anni quattro di reclusione, anche alla declaratoria di interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, nonché da qualunque incarico nella scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, ivi comprese quindi le società sportive affiliate alla FIGC, integra la violazione dell'Art. 1 bis del CGS il quale come noto impone ai tesserati di comportarsi con lealtà, correttezza e probità.
I comportamenti tenuti dal Garioni, per cui è intervenuta la condanna a quattro anni di reclusione con interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nella scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori con la recente sentenza del Tribunale di Cremona, con riferimento a tre capi di imputazione ascritti, integrano gli estremi di violazione di cui all'Art. 1 bis del CGS e ciò anche indipendentemente dai profili di illecito penale accertati e sanzionati dal Tribunale di Cremona.
Il fatto che questi comportamenti siano stati posti in essere nell'ambito sportivo costituisce un'ulteriore conferma in merito al disvalore degli stessi che giustifica l’accoglimento integrale delle richieste formulate dalla Procura Federale nei confronti del sig. GARIONI Giuseppe, con applicazione del disposto di cui all’Art. 19, comma 3, del CGS.
Considerato che il comportamento addebitato al Garioni, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento con riferimento alla società ASD Torrazzo Malagnino per responsabilità diretta ai sensi dell'Art. 4 del CGS.
Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti
Applica
alla Pol. D. Torrazzo Malagnino l'ammenda di Euro 1.600,00
dichiara
la responsabilità del signor GARIONI Giuseppe, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e per l’effetto
commina
al sig. GARIONI Giuseppe anni cinque di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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