C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 03/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19 marzo 2018 a carico di PARADISI Gianluca, attualmente non tesserato per la FIGC, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, e 15 del CGS, in relazione all’Art. 30 dello Statuto Federale ed agli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico per aver querelato in data 6.3.2017 il sig. ERRANTE Francesco ed il sig. ZANCA Simone, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dagli organi preposti; ASD ALCIONE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine alla querela sporta dal proprio tesserato, ERRANTE Francesco, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dagli organi preposti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19 marzo 2018 a carico di

PARADISI Gianluca, attualmente non tesserato per la FIGC, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, e 15 del CGS, in relazione all’Art. 30 dello Statuto Federale ed agli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico per aver querelato in data 6.3.2017 il sig. ERRANTE Francesco ed il sig. ZANCA Simone, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dagli organi preposti;

ASD ALCIONE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine alla querela sporta dal proprio tesserato, ERRANTE Francesco, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dagli organi preposti.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 26.4.2018, nessuno è comparso per il deferito PARADISI Gianluca, nonostante regolare convocazione trasmessa a mezzo raccomandata r.r.;

- rilevato che il rappresentante della procura e la ASD ALCIONE hanno concordato l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:

alla società ASD ALCIONE l’ammenda di Euro 400,00;

preso atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferito PARADISI Gianluca, l’inibizione di mesi 6 da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il sig. Errante  ha presentato querela nei confronti di altri tesserati per la FIGC e che quindi non può essere emesso provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

 

APPLICA

alla ASD ALCIONE l’ammenda di Euro 400,00

Rilevato infine che dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta provato che il PARADISI in data 6.3.2017 ha sporto querela nei confronti del  sig. ERRANTE Francesco e del sig. ZANCA Simone, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dagli organi preposti in violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, e 15 del CGS, in relazione all’Art. 30 dello Statuto Federale e degli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico, si deve accogliere la richiesta di condanna formulata dalla procura federale, ritenendola congrua.

Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

PARADISI Gianluca all’inibizione di mesi 6 da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale. 

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