C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 03/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 marzo 2018 a carico di FILISETTI Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente della SS UNITAS COCCAGLIO ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 5 del CGS,per aver sottoscritto e firmato una missiva inviata al Presidente del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Vertenze Economiche, nel quale commentava una decisione assunta in precedenza dal predetto Tribunale, con espressioni lesive dell’onore e del prestigio e del decoro di tale organo di giustizia sportiva; SS UNITAS COCCAGLIO ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente Filisetti.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 marzo 2018 a carico di

FILISETTI Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente della SS UNITAS COCCAGLIO ASD, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 5 del CGS,per aver sottoscritto e firmato una missiva inviata al Presidente del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Vertenze Economiche, nel quale commentava una decisione assunta in precedenza  dal predetto Tribunale, con espressioni lesive dell’onore e del prestigio e del decoro di tale organo di giustizia sportiva;

SS UNITAS COCCAGLIO ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente Filisetti.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 26.4.2018, sono comparsi i deferiti i quali hanno dichiarato che con la predetta missiva non era intenzione offendere l’onore e il decoro del Tribunale Federale bensì dissentire semplicemente da un’interpretazione normativa giurisprudenziale a loro avviso errata e penalizzante per le società e nel contempo chiedevano scusa se il Presidente del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Vertenze Economiche e/o gli organi di giustizia sportiva si siano sentiti offesi;

- rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferito FILISETTI Vincenzo l’inibizione di mesi tre ed alla società UNITAS COCCAGLIO ASD l’ammenda di Euro 600,00:

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che la missiva inviata dal sig. Filisetti al Presidente del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Vertenze Economiche integra la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 5 del CGS.

Considerata comunque la valenza e la portata della stessa, in relazione alla reale intenzione del soggetto che l’ha sottoscritta, si devono mitigare le sanzioni nei confronti dei deferiti.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

condanna

FILISETTI Vincenzo all’inibizione di mesi uno e la società UNITAS COCCAGLIO ASD all’ammenda di Euro 300,00.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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