C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 17/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 12 aprile 2018 a carico di MALAVASI Agostino Nelvio, all’epoca dei fatti Presidente della POL CIMIANO della violazione di cui all’Art. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 2, del CGS, anche in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore. GANDINO Davide, consentendo l’utilizzo dello stesso nella gara di campionato di II° Categoria, Girone B Pol. Cimiano/AGRISPORT del 22.10.2017; CORBEDDU Gianfranco, Dirigente Accompagnatore della POL CIMIANO, della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta della gara di cui sopra in cui ha preso parte il calciatore, GANDINO Davide, che non era tesserato per la POL CIMIANO; GANDINO Davide, della violazione della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, Art 10, comma 2, ed Art. 46, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara di cui sopra, senza essere regolarmente tesserato per la POL CIMIANO; POL CIMIANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 12 aprile 2018 a carico di

MALAVASI Agostino Nelvio, all'epoca dei fatti Presidente della POL CIMIANO della violazione di cui all'Art. 1 bis, comma  1, del CGS, 10, comma 2, del CGS, anche in relazione agli Artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 delle NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore. GANDINO Davide, consentendo l'utilizzo dello stesso nella gara di campionato di II° Categoria, Girone B Pol. Cimiano/AGRISPORT del 22.10.2017;

CORBEDDU Gianfranco, Dirigente Accompagnatore della POL CIMIANO,   della violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta della gara di cui sopra in cui ha preso parte il calciatore, GANDINO Davide, che non era tesserato per la POL  CIMIANO;

GANDINO Davide, della violazione   della violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, Art 10, comma 2, ed Art. 46, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara di cui sopra, senza essere regolarmente tesserato per la POL CIMIANO;

POL CIMIANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti ascritti al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 10.5.2018, nessuno è comparso per i deferiti MALAVASI Agostino Nelvio e POL CIMIANO;

- rilevato che il rappresentante della procura ed il sig. CORBEDDU Gianfranco, hanno concordato l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:

a CORBEDDU Gianfranco 13 giorni di inibizione;

- preso atto che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferito  GANDINO DAVIDE, una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2018/2019, al deferito,  MALAVASI Agostino Nelvio, l’inibizione di giorni trenta, ed alla società deferita, POL CIMIANO, la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi   nel campionato di competenza della prima squadra nella prossima stagione sportiva 2018/2019 ed Euro 300,00 di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il sig.  CORBEDDU  ha sottoscritto la distinta della gara del campionato di II° Categoria, Girone B Pol. Cimiano/AGRISPORT, disputatasi in data 22,10.2017 in cui ha preso parte il calciatore, GANDINO Davide, che non era tesserato per la POL  CIMIANO e che quindi non può essere emesso provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a CORBEDDU Gianfranco 13 giorni di inibizione

Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale risulta altresì provato che il calciatore, GANDINO Davide,  ha preso parte alla gara di cui sopra, senza essere regolarmente tesserato per la POL CIMIANO,  con conseguente violazione delle norme di cui in epigrafe da parte non solo del predetto calciatore, ma anche del Presidente della POL. Cimiano.

La società Pol Cimiano dovrà infine rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio presidente che  ha omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore. GANDINO Davide, consentendo l'utilizzo dello stesso nella gara di campionato di II° Categoria, Girone B Pol. Cimiano/AGRISPORT disputatasi in data 22.10.2017.

Si deve accogliere la richiesta di condanna formulata dalla procura federale, ritenendola congrua.

Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,

CONDANNA

GANDINO DAVIDE ad una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2018/2019,

MALAVASI Agostino Nelvio, all’inibizione di giorni trenta

POL CIMIANO alla penalizzazione di un punto  da scontarsi  da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra nella prossima stagione sportiva 2018/2019 ed a 300,00 Euro di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale. 

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