DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 04/04 2018 a carico di PICCOLLA PAOLO, Presidente della U.S. RETORBIDO nella stagione 2016/2017, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 23 comma 1 delle Noif 40 del Regolamento del Settore Tecnico punti Da e Db; ABELI IVAN della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS; GIORGI PAOLO della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 delle Noif; OLIVIERI ANDREA della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 delle Noif; U.S. RETORBIDO ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.D.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata dai soggetti Piccolla Paolo, Abeli Ivan, Giorgi Paolo e Olivieri Andrea.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE  datato 04/04 2018 a carico di

PICCOLLA PAOLO, Presidente della U.S. RETORBIDO nella stagione 2016/2017, per la  violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 23 comma 1 delle Noif 40 del Regolamento del Settore Tecnico punti Da e Db;

ABELI IVAN  della violazione dell'Art. 1 bis, comma 1 del CGS;

GIORGI PAOLO della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 delle Noif;

OLIVIERI ANDREA della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5 delle Noif;

U.S. RETORBIDO ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.D.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata dai soggetti Piccolla Paolo, Abeli Ivan, Giorgi Paolo e Olivieri Andrea.

 

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che  all’udienza fissata per il giorno 10/05/2018 è comparso l’avv. Marco Sartori munito di procura rilasciata dai deferiti;

- rilevato che il rappresentante della procura ed i deferiti,   hanno concordato l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini:

per PICCOLLA PAOLO 4 mesi di inibizione, per ABELI IVAN, 2 mesi e 20 giorni di inibizione, GIORGI PAOLO 2 mesi di inibizione, per OLIVIERI ANDREA 27 giorni di inibizione e per la U.S. RETORBIDO Euro 333,00 di ammenda,

 

 

 

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

a: PICCOLLA PAOLO 4 mesi di inibizione, ABELI IVAN, 2 mesi e 20 giorni di inibizione,  GIORGI PAOLO 2 mesi di inibizione, OLIVIERI ANDREA 27 giorni di inibizione e alla U.S. RETORBIDO Euro 333,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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