C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 28/06/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 14 maggio 2018 a carico di BOTTINELLI Roberto, all’epoca dei fatti dirigente/allenatore della società G.S. Cavallasca, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli Artt. 36 del regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2016 stagione sportiva 2016-2017, per avere organizzato una gara amichevole con precise finalità di scouting per giovani calciatori della categoria allievi in funzione di successivi tesseramenti per la stagione 2017-2018. LAURETI Jacopo, TARRAGONI Andrea, MAZZUCCHI Stefano, MARCELLO Stefano e ZEA Mattia all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società G.S. Villa Guardia, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 31 comma 3, e 92 comma 1 delle NOIF nonché in relazione dell’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1.2.6 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato il giorno 26.5.2017 ad un allenamento/provino presso il centro sportivo della società G.S. Cavallasca in assenza di alcuna autorizzazione – nulla osta da parte della società di appartenenza. G.S. CAVALLASCA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2,del CGS per la condotta ascritta al sig. Roberto Bottinelli A.C. MASLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS per i fatti imputabili al calciatore Stefano Mazzucchi.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 14 maggio 2018 a carico di

BOTTINELLI Roberto,  all'epoca dei fatti dirigente/allenatore della società G.S. Cavallasca, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli Artt. 36  del regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2016 stagione sportiva 2016-2017, per avere organizzato una gara amichevole con precise finalità di scouting per giovani calciatori della categoria allievi in funzione di successivi tesseramenti per la stagione 2017-2018.

LAURETI Jacopo, TARRAGONI Andrea, MAZZUCCHI Stefano, MARCELLO Stefano e ZEA Mattia all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società G.S. Villa Guardia, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 31 comma 3, e 92 comma 1 delle NOIF nonché in relazione dell'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1.2.6 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato il giorno 26.5.2017 ad un allenamento/provino presso il centro sportivo della società G.S. Cavallasca in assenza di alcuna autorizzazione – nulla osta da parte della società di appartenenza.

G.S. CAVALLASCA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2,del CGS per la condotta ascritta al sig. Roberto Bottinelli

A.C. MASLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4, comma 2, del CGS per i fatti imputabili al calciatore Stefano Mazzucchi.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 14 maggio 2018 ed esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che i suddetti deferiti, ad eccezione della società A.C. MASLIANICO non comparsa seppur regolarmente convocata,  hanno raggiunto un accordo con il rappresentante della procura sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini:

per BOTTINELLI Roberto, mesi 2 di inibizione,

per LAURETI Jacopo, 1 giornata di squalifica;

per TARRAGONI Andrea, 1 giornata di squalifica

per MAZZUCCHI Stefano 1 giornata di squalifica;

per MARCELLO Stefano 1 giornata di squalifica

per ZEA mattia,   1 giornata di squalifica ;

per la società G.S. CAVALLASCA,  600 euro di ammenda;

 

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione.

Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

 

APPLICA

 

per BOTTINELLI Roberto, mesi 2 di inibizione,

per LAURETI Jacopo, 1 giornata di squalifica;

per TARRAGONI Andrea, 1 giornata di squalifica

per MAZZUCCHI Stefano 1 giornata di squalifica;

per MARCELLO Stefano 1 giornata di squalifica

per ZEA mattia,   1 giornata di squalifica ;

per la società G.S. CAVALLASCA,  600 euro di ammenda.

In relazione invece alla società A.C. MASLIANICO, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell'atto di deferimento, rilevato in atti dalla analisi della documentazione una responsabilità oggettiva ex art. 4.2 del CGS a carico della predetta società per incolpazione ascrivibile al proprio tesserato Mazzucchi Stefano;

il Tribunale Federale Territoriale

 

CONDANNA

 

la A.C. MASLIANICO ad € 150,00 di ammenda

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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