C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 12/04/2018 – Delibera – gara del 3/ 4/2018 G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO – S.PELLEGRINO
gara del 3/ 4/2018 G.S.O CASTELLO VIGHIZZOLO - S.PELLEGRINO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 50 del 5.4.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito del preannuncio di reclamo, da parte della Società San Pellegrino.
Il reclamo è inammissibile perché non è stata allegata documentazione comprovante l'invio alla controparte dei motivi del reclamo; Quindi l'inosservanza della formalità sopra richiamata come prevista dagli art. 29, 38 e 46 del CGS preclude l'esame del reclamo medesimo.
Dagli atti di gara risulta che la gara si è svolta regolarmente come segnalato dal direttore di gara il quale a richiesta della reclamante segnala i fatti relativi alla illuminazione del terreno di gioco e comunque precisa che " vi fossero le condizioni per dare inizio alla gara " e che " continuavano a sussistere tutte le condizioni per poter concludere la partita".
La società Castello Vighizzolo non ha inviato controdeduzioni.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società San Pellegrino calcio disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata, se non versata;
b) di omologare la gara in oggetto come di seguito: Castello Vighizzolo - San Pellegrino 1-0.