C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 13/04/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 6/ 4/2018 CALCIO A 5 LAVENO – DERVIESE A.S.D.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/ 4/2018 CALCIO A 5 LAVENO - DERVIESE A.S.D. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 52 del 12.4.2018 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Calcio a 5 Laveno.

Dato atto che il reclamo relativi alla gara in oggetto è sottoposto alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2017/2018 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 189 della LND del 24-1-2018 che riporta integralmente il CU nº 110/A del 24-1-2018 della Figc, che dispone quanto segue: "- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali),entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali),entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.)." Dato atto che il reclamo è regolarmente preannunciato tuttavia le motivazioni vengono trasmesse in data 9-4-2018 ore 14,13 a mezzo di raccomandata inviata dall'ufficio postale di Sesto Calende e qui pervenute in data 11-4-2018 pertanto oltre il termine di cui sopra, il, il reclamo è inammissibile.

Tuttavia dagli atti di gara risulta che la società Derviese non ha provveduto ad inserire nella distinta di gioco di " almeno due giocatori nati a partire dal1-1-1996 come previsto dalla disposizione di cui al CU. Nº 1 del CRLombardia punto 3.4.1 Lettera A/13 che dispone: " Le squadre che si iscrivono alla serie C1 hanno i seguenti obblighi: " a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno due giocatori nati a partire dal1-1-1996" PQM

DELIBERA

Di comminare alla società Derviese la sanzione della perdita della gara per 0-6.

Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.

 

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