C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 19/04/2018 – Delibera – gara del 13/ 4/2018 SAN CARLO SPORT S.R.L. – TREZZANO FUT5AL

gara del 13/ 4/2018 SAN CARLO SPORT S.R.L. - TREZZANO FUT5AL Visti gli atti ufficiali di gara.

Sentito il direttore di gara e visto il supplemento di rapporto.

Rilevato che:

- La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 16º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per circa due minuti, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati calci e pugni.

- Al 14º minuto del secondo tempo subito un fallo di giuoco il calciatore della società Trezzano " De Feo Luca Gilberto, rialzatosi da terra colpiva con due manate di forte intensità sulla nuca il calciatore avversario che cadeva a terra ."

- Tale fatto scatenava una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per circa due minuti, parecchi dei calciatori presenti in campo di entrambe le Società ed inoltre provocava l'ingresso indebito sul terreno di giuoco di una ventina di sostenitori delle due società.

- Per tale motivo vista la violenza scatenatasi durante la della rissa e la pericolosa presenza di sostenitori in campo (dovuta anche alla mancanza di barriere di separazione tra il terreno di giuoco e la zona spettatori) il direttore di gara ha ritenuto "..di sospendere la gara per evitare ulteriori degenerazioni e mettere a repentaglio lamia incolumità e quella delle squadre".

- Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

- Dato atto che i dirigenti di entrambe le società si sono adoperati per por fine alla rissa e tale comportamento sarà valutato al fine di contenere la sanzione a carico delle società;

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alle Società San Carlo Sport e Trezzano Futsal la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del nuovo C.G.S.;

b) di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda pari a euro 80,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo parecchi dei propri calciatori presenti in campo;

c) di squalificare per quattro gare il calciatore della società Trezzano " De Feo Luca Gilberto, per quanto su indicato.

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