C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 24/04/2018 – Delibera – DELIBERA GARA: Coaching Sport– Oltrepò Voghera del 21.04.2018

DELIBERA GARA: Coaching Sport– Oltrepò Voghera       del        21.04.2018

La Società Oltrepò Voghera con mail inviata in data 23-4-18 ore17,57,indi con fax in data 23-4-2018,ore 18,30 ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto;

Va dato atto che il reclamo relativo alla gara in oggetto è sottoposto alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2017/2018 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu n° 189 della LND del 24-1-2018 che riporta integralmente il CU n° 110/A  del 24-1-2018 della Figc, che dispone quanto segue:

“- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma11, C.G.S.).”

Quindi il reclamo di che trattasi è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti, e conseguentemente è inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.

 

PQM

Delibera

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Coaching Sport– Oltrepovoghera 2-2.

Di addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di verificare eventuali violazioni.

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