C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/04/2018 – Delibera – gara del 21/ 4/2018 UNION CALCIO BASSO PAVESE – P.S.G. A.S.D.

gara del 21/ 4/2018 UNION CALCIO BASSO PAVESE - P.S.G. A.S.D.

Non disputata per la mancata presentazione della soc. P.S.G. A.S.D nei tempi regolamentari.

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della soc. P.S.G. A.S.D nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia alla stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione degli art. 53 co. 2 e 7 e art . 55 co. 1 delle N.O.I.F.

D E L I B E R A

a) Di assegnare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società , P.S.G. A.S.D penalizzandola altresì di un punto in classifica giusto il disposto dell'art. 17 co. 1-3 del C.G.S.;

b) Di comminare alla società P.S.G. A.S.D. la sanzione dell'ammenda di euro 103,00 (1º rinunzia) così come stabilita in relazione alla categoria di appartenenza dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D./ S.G.S. per la stagione sportiva corrente.

 

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