C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 03/05/2018 – Delibera – gara del 26/ 4/2018 MARCELLINI – CANNETO CALCIO A 5

gara del 26/ 4/2018 MARCELLINI - CANNETO CALCIO A 5 La Societa' Canneto calcio non si e' presentata per la disputa della gara a margine e non ha trasmesso idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore.

La citata società come da comunicati ufficiali nº 44 del 15-3-18, è stata sanzionata per non aver partecipato alla gara Carobbio Futsal - Canneto del 8-3-18; inoltre con comunicato nº 49 del 29-3-18 è stata sanzionata per non aver partecipato alla gara New Team - Canneto del 23-3-18 ed infine con comunicato nº 54 del 19-4-18 è stata sanzionata per non aver partecipato alla gara Polpenazze - Canneto dell'13-4-18.

Dato quindi atto che a seguito della mancata presentazione per la gara in oggetto si verifica così la quarta rinuncia a disputare gare e che pertanto ai sensi dell'articolo 53, comma 5 delle Noif deve essere esclusa dalla manifestazione.

Dato altresì atto che tale rinuncia si verifica nell'ultima gara del Dato altresì atto che tale rinuncia si verifica nel girone di ritorno,pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 4 delle N.O.I.F.:" . tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario".

Visto l'articolo art. 53 delle N.O.I.F.

PQS

DELIBERA

a)di dichiarare la società Canneto calcio esclusa dal campionato di competenza e di considerare perduta la gara per 0-6.

b) di comminare alla Societa' Canneto calcio la sanzione dell'ammenda pari ad euro. 500,00 cosi come stabilita, in relazione alla categoria d'appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2017/2018 pubblicate sul C.U. n. 1 del 01-07-2017, pag 51 ed inoltre in tal modo così determinata anche ai sensi dell'articolo 53, comma 9 delle N.O.I.F

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