C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 09/05/2018 – Delibera – GARA: Villa- Costamasnaga del 6-5-2018

GARA: Villa- Costamasnaga del 6-5-2018

Dato atto che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 -maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2017/2018 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 190 della LND del 24-1-2018 che riporta integralmente il CU nº 111/A del 24-1-2018 della Figc, che dispone quanto segue: a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali),entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

La società Costamasnaga con mail non certificata in data 7-5-2108 ore 11,01 inviata dalla Segreteria C.S.C. Costamasnaga comunica l'inoltro in allegato del "Ricorso per irregolarità Campo di gioco ." tuttavia invia in allegato copia di un preventivo offerta della ditta Gamma per forniture di stampi in acciaio: tale documentazione non si assume agli atti di gara. Successivamente con fax in data 7-5-2108 ore 11,05 invia correttamente ed a firma del presidente della società reclamo in ordine alla gara in oggetto " riguardo l'assenza di omologazione per la categoria Promozione dell'impianto sportivo " ove si è disputata la gara.

Allega copia della prova dell'invio delle motivazioni del reclamo alla controparte.

La società Costamasnaga col reclamo contesta quindi la regolarità del terreno di giuoco ove si è disputata la gara.

Dagli atti di gara non risulta tale contestazione, non essendo allegata alcuna riserva scritta (come prevista dall'articolo 29 comma 6 punto b) del CGS) in proposito consegnata al direttore di gara a firma del capitano della società Costamasnaga, prima dell'inizio della gara.

La società Villa non ha inviato deduzioni.

Il reclamo quindi non può essere accolto.

PQM

DELIBERA

a) di omologare come segue il risultato della gara :Villa - Costamasnaga 3-1.

b) di addebitare a carico della società Costamasnaga la tassa reclamo,se non versata.

 

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