C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 22/05/2018 – Delibera – gara del 20/ 5/2018 SOVICESE – SPORTED MARIS

 

gara del 20/ 5/2018 SOVICESE - SPORTED MARIS Dato atto che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 -maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2017/2018 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 190 della LND del24-1-2018 che riporta integralmente il CU nº 111/A del 24-1-2018 della Figc, che dispone quanto segue: a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel ), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

La società Sported Maris con mail/pec in data 21-5-2108 ore 10,35 invia reclamo in ordine alla regolarità della disputa della gara in quanto la società Sovicese ha provveduto nel corso dell'incontro a sostituire sei calcatori anziché i cinque previsti.

Dagli atti di gara e come peraltro confermato dal direttore di gara anche a mezzo mail del 22-5-18, risulta veritiero quanto affermato dalla reclamante: infatti la società Sovicese ha provveduto nel corso della gara a sostituire sei calcatori anziché i cinque previsti come disposto con CU Nº 6 del 24-8-2017 (pag.185) che dispone al punto 3.2.4 "NUMERO SOSTITUZIONI CALCIATORI La società Sovicese non ha inviato deduzioni.

Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.

Visto l'art 17 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Sovicese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di accreditare alla società Sported Maris la tassa reclamo, se versata.

 

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